EASA Limited Open Category

EASA
LIMITED OPEN CATEGORY: 
sotto categorie e Classi

EASA Sottocategorie e Classi Limited Open Category

Premessa:

Dal 31 dicembre 2020 è in vigore, anche in Italia, il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (scaricabile a questo link), relativo alle norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (UAS), ovvero i mezzi aerei a pilotaggio remoto, più comunemente noti come droni.

Abbiamo già trattato in maniera approfondita la Open Category, analizzando nel dettaglio le sottocategorie (A1, A2 e A3) e le classi da C0 a C4, ognuna delle quali determina le modalità e i requisiti necessari per l'impiego degli UAS immessi sul mercato con il nuovo marchio di classe CE, nonché le operazioni di volo che è possibile svolgere in questa categoria dal 1 gennaio 2024.

Dunque in questo periodo transitorio, che terminerà il 31 dicembre 2023, è stata istituita una categoria provvisoria nota come Limited Open Category.

Anche in questo caso, come per la categoria Open, vi è una suddivisione in 3 distinte sotto categorie (A1, A2 e A3) nelle quali operano gli UAS in base alle limitazioni operative, a specifici requisiti tecnici e ai requisiti per i piloti remoti.

Ma quali sono queste limitazioni operative, i requisiti tecnici per gli UAS e quelli per i piloti?

Sono stabilite dagli articoli 20 e 22 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947. Vediamole insieme;

L'articolo 20 stabilisce che i tipi di UAS che non sono conformi al Regolamento Delegato (UE) 2019/945 (che definisce le caratteristiche costruttive per ottenere la nuova marcatura di classe) che non sono costruiti da privati e
qualora siano immessi sul mercato prima del 01 gennaio 2024, possono continuare ad essere utilizzati alle seguenti condizioni;

A) nella sotto categoria A1, come definita nell'allegato Parte Acondizione che l’aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 g, compreso il carico utile.

B) nella sotto categoria A3, come definita nell'allegato Parte A, a condizione che l’aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 25 kg, compreso il carburante e il carico utile.

L'articolo 22 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 l'uso di UAS della categoria «aperta» è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle seguenti condizioni:

A) gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo inferiore a 500 g devono essere utilizzati conformemente ai requisiti operativi di cui all'allegato Parte A - punto UAS.OPEN.020, paragrafo 1 da un pilota remoto con un livello di competenza definito dallo Stato membro

B) gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo inferiore a 2 kg devono essere utilizzati mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 metri dalle persone e i piloti remoti devono avere un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui all'allegato Parte A - punto UAS.OPEN.030, paragrafo 2

C) gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo inferiore a 25 kg sono utilizzati rispettando i requisiti operativi di cui all'allegato Parte A - punto UAS.OPEN.040, paragrafi 1 e 2, e i piloti remoti hanno un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui all'allegato Parte A - punto UAS.OPEN.020, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato.

ALLEGATO PARTE A

 - (UAS.OPEN.010) -
Disposizioni generali

paragrafo 1️⃣

la categoria «aperta» delle operazioni UAS è suddivisa in tre sotto categorie A1, A2 e A3 in base alle limitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e requisiti tecnici per gli UAS;

paragrafo 2️⃣

nel caso in cui un aeromobile senza equipaggio parte da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, questo deve essere mantenuto entro una distanza di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adeguata alle caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne;

paragrafo 3️⃣

quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 metri, l'altezza massima dell'UAS può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell'altezza dell'ostacolo, previa autorizzazione dell'entità responsabile/proprietaria dello stesso.

UAS.OPEN.020

Le operazioni UAS nella sotto categoria A1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

paragrafo 1️⃣

per gli aeromobili senza equipaggio di cui al paragrafo 5), lettera d), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto dell’aeromobile senza equipaggio non effettui sorvoli di assembramenti di persone e possa ragionevolmente prevedere di non effettuare sorvoli di persone non coinvolte. 
Nel caso di sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo di sorvolo dell'aeromobile su queste persone.

paragrafo 2️⃣

nel caso di un aeromobile senza equipaggio di cui al paragrafo 5), lettere a), b) e c) le operazioni possono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto consenta all'aeromobile senza equipaggio di sorvolare persone non coinvolte, ma mai di sorvolare assembramenti di persone.

paragrafo 3️⃣

in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d)quando è attiva la modalità "follow me"le operazioni possono essere effettuate fino a una distanza massima di 50 metri dal pilota remoto.

paragrafo 4️⃣

Le operazioni devono essere effettuate da un pilota remoto che:

a) abbia familiarità con il manuale d'uso fornito dal fabbricante dell'UAS;

b) nel caso di UAS di classe C1, che abbia 
completato un corso di formazione online, seguito dal superamento di un esame di conoscenza teorica online (patentino A1/A3), organizzato dall'autorità competente o da un'entità riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell'operatore UAS.
L'esame deve comprendere 40 domande a scelta multipla distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:
  • i. sicurezza aerea; 
  • ii. limitazioni dello spazio aereo; 
  • iii. regolamentazione aeronautica;
  • iv. limitazioni delle prestazioni umane;
  • v. procedure operative;
  • vi. conoscenza generale dell'UAS;
  • vii. riservatezza e protezione dei dati;
  • viii. assicurazione;
  • ix. security;
paragrafo 5️⃣

Le operazioni devono essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:

a) hanno una MTOM inferiore a 250 g, compreso il carico utile, e una velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s (68,4 km/h), nel caso di UAS costruiti da privati; o

b) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20, lettera A);

c) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nell'allegato Parte 1 del Regolamento Delegato (UE) 2019/945;

d) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C1, soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nell'allegato Parte 2 del Regolamento Delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati.

UAS.OPEN.030

Le operazioni UAS nella sotto categoria A2 devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

paragrafo 1️⃣

essere effettuate in modo tale che gli aeromobili senza equipaggio non sorvolino persone non coinvolte e che le operazioni UAS abbiano luogo a una distanza orizzontale sicura di almeno 30 metri da tali persone; il pilota remoto può ridurre la distanza di sicurezza orizzontale fino a 5 metri da una persona non coinvolta durante l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio in cui sia attiva la funzione di modalità a bassa velocità e dopo una valutazione della situazione con riguardo a:

a) condizioni meteorologiche;

b) prestazioni dell’aeromobile senza equipaggio;

c) segregazione dell’area sorvolata.

paragrafo 2️⃣

essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con il manuale d'uso fornito dal fabbricante dell'UAS e sia in possesso di un certificato di competenza di pilota remoto (patentino A1/A3) rilasciato dall'autorità competente o da un'entità riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell'operatore UAS. Tale certificato deve essere rilasciato dopo che il pilota ha soddisfatto tutte le seguenti condizioni nell'ordine indicato;

a) avere completato un corso di formazione online e superato l'esame di conoscenza teorica online di cui al paragrafo 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020;

b) avere completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sotto categoria A3 di cui ai paragrafi 1 e 2 del punto UAS.OPEN.040;

c) avere dichiarato il completamento dell'addestramento pratico autonomo di cui alla precedente lettera b) e aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica online (patentino A2), organizzato dall'autorità competente o da un'entità riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell'operatore UAS. L'esame deve comprendere almeno 30 domande a scelta multipla volte a valutare le conoscenze del pilota remoto in merito alle misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra; tali domande devono essere distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti: 
  • i. meteorologia;
  • ii. prestazioni di volo degli UAS;
  • iii. misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra.
paragrafo 3️⃣

essere effettuate con un aeromobile senza equipaggio contrassegnato come appartenente alla classe C2, che soddisfa i requisiti di tale classe, quali definiti 
nella Parte 3 dell’allegato del Regolamento Delegato (UE) 2019/945, ed è utilizzato con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati.

UAS.OPEN.040

Le operazioni UAS nella sotto categoria A3 devono soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:

paragrafo 1️⃣

essere effettuate in un’area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolte entro i limiti dell’area in cui fa volare l’aeromobile senza equipaggio durante l’intero periodo dell’operazione UAS;

paragrafo 2️⃣

essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative;

paragrafo 3️⃣

essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell’UAS, abbia completato un corso di formazione online e abbia superato l’esame di conoscenza teorica online (patentino A1/A3), di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020;

paragrafo 4️⃣

essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:

a) hanno una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 25 kg, compreso il carico utile, nel caso di un UAS costruito da privati; o

b) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20, lettera B);

c) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C2, soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 3 dell’allegato del Regolamento Delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati; o

d) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C3, soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 4 dell’allegato del Regolamento Delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con un sistema di identificazione 
remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati; o

e) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C4 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 5 dell’allegato del Regolamento Delegato (UE) 2019/945.
 

Nella tabella che segue ho riassunto, soprattutto a beneficio di tutti coloro che non hanno dimestichezza con regolamenti, articoli, commi e paragrafi, tutti i punti salienti sopra descritti. Buona consultazione.

✏️ NOTE AGGIUNTIVE TABELLA

complici i differimenti fin qui decisi dalla Commissione europea, si tenga conto che nella tabella;
  • la data del 31/12/2022 è diventata 31/12/2023
  • la data del 01/02/2023 è diventata 01/01/2024

Tabella riassuntiva Limited Open Category
Clicca sull'immagine per ingrandirla

In conclusione è opportuno sottolineare che, in virtù di quanto riportato in precedenza, dal
01 gennaio 2024 tutti gli UAS privi di nuovo marchio di classe CE, di peso compreso tra 250 g e 25 kg, potranno operare soltanto nella sotto categoria A3.

Gli UAS di peso minore di 250 g invece, salvo eventuali modifiche/integrazioni normative, resteranno per sempre nella sotto categoria A1/C0.

Autore:
Edi Vad
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