FAQ droni da 250 g fino a 500 g con EASA

Le FAQ sui droni
da ≥ 250 g fino a < 500 g
nella Limited Open Category

Faq droni da 250 g fino a 500 g

📌 Prima di iniziare:

Acronimi e definizioni

AIPÈ l'acronimo inglese di Aeronautical Information Publication, ovvero la pubblicazione ufficiale che contiene le informazioni aeronautiche di carattere sufficientemente stabile nel tempo, essenziali per la navigazione aerea in uno Stato.

assembramenti: sono definiti come raduni in cui le persone non sono in grado di disperdersi facilmente a causa della densità dei presenti.

ENAC: È l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ovvero l'Autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

MTOM: È l'acronimo inglese di Maximum Take Off Mass, ovvero la massa massima al decollo in configurazione operativa di un UAV.

QR Code: È un codice digitale a matrice stampabile, da applicare su tutti gli UAV ai fini dell’identificazione.

UAS: È l'acronimo inglese di Unmanned Aircraft Systems che individua un sistema integrato di aeromobile senza pilota.

UAV: È l'acronimo inglese di Unmanned Aerial Veichle che individua il solo aeromobile a pilotaggio remoto.

VLOS: È l'acronimo inglese di Visual Line of Sight (linea di vista), ovvero la distanza massima entro la quale è possibile allontanare l'UAV dal pilota remoto e tale da consentirgli il controllo e la perfetta visibilità, senza l'ausilio di binocoli (o altri dispositivi), ma solo ad occhio nudo e/o con occhiali da vista e da sole.

Il 31 dicembre 2020 è stato applicato, anche in Italia, il nuovo Regolamento europeo EASA, relativo alle norme e alle procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (UAS), ovvero i mezzi aerei a pilotaggio remoto, più comunemente noti come droni.

Il regolamento prevede la suddivisione in tre distinte categorie in base al livello di rischio delle operazioni, ovvero la Open (aperta), la Specific (specifica) e la Cerified (certificata).

La Open Category è ulteriormente suddivisa in tre sotto categorie A1, A2 e A3, nelle quali possono operare gli UAS immessi sul mercato (a partire dal 1 gennaio 2024), provvisti della nuova marcatura CE di classe C0, C1, C2, C3 e C4 in base al peso o più correttamente definito come MTOM (massa massima operativa al decollo).

Disposizioni Transitorie

Per consentire, però, a tutti gli UAS privi di nuova marcatura di classe CE di continuare ad essere impiegati fino alla piena applicabilità del nuovo Regolamento europeo, che avverrà appunto con decorrenza 1 gennaio 2024, EASA ha istituito la Limited Open Category, anch'essa suddivisa in tre sotto categorie (A1, A2 e A3), secondo un ulteriore criterio di frazionamento in base al peso degli UAS. 
 
Dunque, tutti gli attuali UAS con massa al decollo ≥ 250 g e fino a 500 g, ricadono nella sotto categoria A1 della Limited Open Category e qui potranno operare fino al 31 dicembre 2023. Oltre tale data, potranno essere impiegati esclusivamente nelle condizioni operative della sotto categoria A3.

Tutti gli UAS con il nuovo marchio di classe CE che verranno commercializzati nel vecchio continente dal 1 gennaio 2024, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche e costruttive previste dal Regolamento delegato UE 2019/945.

FAQ

Le FAQ che seguono ti guideranno nel  corretto impiego di droni di peso compreso tra 250 g e 500 g e ti aiuteranno a capire cosa puoi fare e cosa devi fare per rispettare le normative in vigore che disciplinano le operazioni di volo nella categoria Open.

Clicca sulla domanda per "esplodere" il contenuto e leggere la risposta.

1) Devo essere in possesso di un attestato di competenza (patentino droni)?

Si. Il regolamento europeo dispone che i piloti che conducono UAS di peso ≥ 250 g hanno l'obbligo di conseguire un attestato di competenza A1/A3 (patentino) a seguito di un corso e un test finale online costituito da 40 domande a risposta multipla, da sostenere sul portale web dell'ENAC.


2) Devo essere registrato come operatore su sito D-Flight?

Si. Se l'UAS, indipendentemente dal peso, è equipaggiato con una videocamera e/o altro dispositivo atto a captare dati sensibili che potrebbero violare la privacy delle persone, l'operatore e/o il proprietario del UAS, devono registrarsi presso l'organismo deputato dallo Stato membro in cui risiede. In Italia la registrazione dev'essere effettuata sul portale D-Flight.

Consulta la nostra guida completa alla registrazione sul portale D-Flight.


3) Devo essere assicurato?

Si. Tutti i piloti che conducono operazioni con UAS, indipendentemente dal peso di questi ultimi, devono stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi adatta allo scopo, secondo le disposizioni del nuovo Regolamento europeo e confermate dall'art. 27 del Regolamento UAS-IT pubblicato il 4 gennaio 2021 da ENAC che fissa, inoltre, dei massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del regolamento CE 785/2004, pari a 750.000 DSP (diritti speciali di prelievo) equivalenti, al cambio attuale, a circa 900.000 euro.

È utile sottolineare che, nonostante con l'applicazione del nuovo Regolamento europeo sia decaduta la distinzione tra uso hobbistico e professionale degli UAS, le compagnie assicurative distinguono ancora le due polizze e le relative tariffe. 


4) Il mio UAS deve essere dotato di transponder?

Nonostante tale obbligo sia previsto dal Regolamento europeo e sarà esecutivo con la sua piena applicazione, ovvero dal 1 gennaio 2024, a tutt'oggi sono ancora in piena fase di studio diverse soluzioni. Al momento tale obbligo, in Italia, è assolto con l'applicazione di un QR-Code rilasciato da D-Flight.

Dopo il 31 dicembre 2023, gli UAS di peso ≥ 250 g, avranno l'obbligo del sistema di identificazione diretta a distanza.


5) Posso usare il mio drone per lavoro?

SI. Dal momento che con l'applicazione della nuova Normativa europea è decaduta la distinzione tra uso hobbistico e uso professionale degli UAS, è possibile svolgere anche attività lavorativa nella categoria Open.


6) Come dev'essere inteso il concetto di privacy quando si parla di droni?

La privacy è uno dei punti fondamentali del nuovo Regolamento europeo. Per tale ragione non si devono riprendere troppo da vicino: persone (quanto basta perché i volti siano riconoscibili), abitazioni, numeri di targa di automobili e/o, più in generale, dati sensibili di soggetti terzi che non sono adeguatamente informati sullo svolgimento delle operazioni di volo, sulla natura delle riprese e sull'utilizzo che si intende fare del materiale prodotto. In caso di pubblicazione (p.es social) è sempre necessario ottenere l'autorizzazione preventiva.


7) Dove è possibile volare con il drone?

È importante, prima di iniziare una operazione con UAS, consultare la cartografia disponibile sul sito D-Flight per individuare eventuali aree vietate e/o con specifiche limitazioni. Inoltre, se necessario, si devono approfondire i rimandi presenti sulle mappe D-Flight, consultando le AIP sul portale ENAV.


8) Quali sono le altezze e le distanze massime di volo?

Se non diversamente indicato sulle mappe D-Flight, l'altezza massima consentita per le operazioni con UAS è di 120 m dal punto più vicino alla superficie e il volo deve essere sempre condotto in condizioni di VLOS, ovvero è possibile allontanare l'UAS dal pilota remoto, fino a una distanza tale che consenta a quest'ultimo il controllo e la perfetta visibilità, senza l'ausilio di binocoli (o altri dispositivi), ma solo ad occhio nudo e/o con occhiali da vista e da sole.


9) Posso volare in città?

Fino al 31/12/2023

SI. Rispettando le limitazioni indicate sul portale D-Flight e le eventuali disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, tutti gli UAS di peso  250 g e fino a 500 g ricadenti nella Limited Open Category, possono volare in aree urbane a condizione di:

a) non effettuare operazioni nelle aree soggette a limitazioni e/o non permesse, come riportato sulle mappe D-Flight e senza aver ottenuto l'autorizzazione da coloro che hanno richiesto la riserva dello spazio aereo (siti istituzionali, Prefetture, carceri, Enti parchi, Beni culturali, etc);

b) prevedere, ragionevolmente, di non sorvolare persone non coinvolte e, nel caso in cui si verifichi un sorvolo, il pilota remoto deve ridurre al minimo il tempo durante il quale l'UAS sorvola queste persone;

c) effettuare le operazioni in condizioni di VLOS e rispettando l'altezza massima di 120 m (salvo se non diversamente indicato sulle mappe nel portale D-Flight);

d) non sorvolare MAI assembramenti di persone (vale per tutti gli UAS indipendentemente dal peso) e, nel caso in cui sia attiva la funzione "follow me" (seguimi), la distanza tra il pilota remoto e l'UAS, non deve essere mai superiore a 50 metri.

Dal 01/01/2024

NO. Tutti gli UAS di peso compreso tra 250 g e 25 kg privi di marcatura di classe CE, dovranno essere impiegati esclusivamente alle condizioni operative della sotto categoria A3. Ovvero a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 m da aree residenziali, commerciali, industriali e ricreative. Il pilota, inoltre, dovrà prevedere ragionevolmente di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolta, entro i limiti dell'area in cui fa volare l'UAS.

SI. Tutti gli UAS di peso ≥250 g e fino a 900 g con marcatura di classe C1, posso essere impiegati nella Open Category alle condizioni operative della sotto categoria A1, rispettando quanto indicato ai precedenti punti a), b), c) e d).


10) Posso volare di notte?

Si. Il volo notturno è permesso a tutti gli UAS, indipendentemente dal peso, ma questi devono essere equipaggiati con un sistema di illuminazione che permetta di individuarne l'orientamento ed essere controllati dal pilota in assoluta sicurezza. Queste luci non devono però essere di tipo aeronautico per non essere confusi con gli aeromobili con equipaggio. Il Regolamento europeo (UE 2020/639) dispone che, dal 1 luglio 2022, su tutti gli UAS impiegati in operazioni notturne, dovrà essere presente e attiva una luce verde lampeggiante.


11) Posso volare sulle spiagge d'estate?

Si. EASA ha stabilito che gli UAS che operano nella Open Category non sono soggetti al regolamento SERA (regole dell'aria standardizzate europee) che comprendono anche le nostre RAIT. Queste prevedevano appunto il divieto di sorvolo delle spiagge e in generale di tutta la costa italiana dal 1 giugno al 30 settembre (RAIT 5005 par. 1 - ex RAIT 5006).


12) Devo avere un manuale delle operazioni?

NO. Tutte le operazioni effettuate con UAS nella Open Category  non prevedono il possesso di un manuale delle operazioni. Dunque è sufficiente portare sempre con sé il libretto delle istruzioni fornito dal produttore.


13) Posso pilotare il drone in FPV?

Si. Un UAS può essere pilotato in FPV, anche in categoria Open e Limited Open, a condizione che, a fianco del pilota, sia presente un osservatore che tenga costantemente l'UAS sotto la sua linea visuale, senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi (binocoli, etc, ma sono ammessi occhiali da vista.) e che possa comunicare con il pilota in caso di emergenza. È comunque ammessa un'eccezione. Ovvero, nel caso in cui il pilota è costretto a un atterraggio d'emergenza lontano dalla propria posizione, l'osservatore può avvalersi di un binocolo per assistere il pilota per effettuare l'atterraggio in totale sicurezza.


Riferimenti normativi citati

[Regolamento delegato UE 2019/945 della Commissione europea del 12 marzo 2019]

[Regolamento di esecuzione UE 2019/947 della Commissione europea del 24 maggio 2019]

[Regolamento UAS-IT pubblicato da ENAC il 4 gennaio 2021]

Autore:
Edi Vad
stampa la pagina

Commenti

Potrebbe interessarti anche...

EASA: Droni con e senza marcatura CE

EASA introduce ufficialmente le classi C5 e C6

D-Flight si adegua alla normativa europea

visitatori