FAQ droni minori di 250 g con EASA

Le FAQ sui droni
minori di 250 g
nella Limited Open Category

Faq droni minori di 250 grammi

📌 Prima di iniziare:

Acronimi e definizioni

AIPÈ l'acronimo inglese di Aeronautical Information Publication, ovvero la pubblicazione ufficiale che contiene le informazioni aeronautiche di carattere sufficientemente stabile nel tempo, essenziali per la navigazione aerea in uno Stato.

assembramenti: sono definiti come raduni in cui le persone non sono in grado di disperdersi facilmente a causa della densità dei presenti.

ENAC: È l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ovvero l'Autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

MTOM: È l'acronimo inglese di Maximum Take Off Mass, ovvero la massa massima al decollo in configurazione operativa di un UAV.

QR Code: È un codice digitale a matrice stampabile, da applicare su tutti gli UAV ai fini dell’identificazione.

UAS: È l'acronimo inglese di Unmanned Aircraft Systems che individua un sistema integrato di aeromobile senza pilota.

UAV: È l'acronimo inglese di Unmanned Aerial Veichle che individua il solo aeromobile a pilotaggio remoto.

VLOS: È l'acronimo inglese di Visual Line of Sight (linea di vista), ovvero la distanza massima entro la quale è possibile allontanare l'UAV dal pilota remoto e tale da consentirgli il controllo e la perfetta visibilità, senza l'ausilio di binocoli (o altri dispositivi), ma solo ad occhio nudo e/o con occhiali da vista e da sole.

Il 31 dicembre 2020 è stato applicato, anche in Italia, il nuovo Regolamento europeo EASA, relativo alle norme e alle procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (UAS), ovvero i mezzi aerei a pilotaggio remoto, più comunemente noti come droni.

Il regolamento prevede la suddivisione in tre distinte categorie in base al livello di rischio delle operazioni, ovvero la Open (aperta), la Specific (specifica) e la Certified (certificata).

In particolare, la Open Category è ulteriormente suddivisa in tre sotto categorie, ovvero A1A2 e A3, nelle quali possono operare gli UAS immessi sul mercato a partire dal 1 gennaio 2023, provvisti della nuova marcatura CE di classe C0C1C2C3 e C4 in base al peso o più correttamente definito come MTOM (massa massima operativa al decollo).

Disposizioni Transitorie

Per consentire, però, a tutti gli UAS privi di nuova marcatura di classe CE di continuare ad essere impiegati fino alla piena applicabilità del nuovo Regolamento europeo, che avverrà appunto con decorrenza 1 gennaio 2023, EASA ha istituito la Limited Open Category, anch'essa suddivisa in tre sotto categorie (A1, A2 e A3), secondo un ulteriore criterio di frazionamento in base al peso degli UAS.
 
Tutti gli attuali UAS con massa al decollo <250 g ricadono nella sotto categoria A1 della Limited Open Category, ma è opportuno comunque precisare che questi ultimi, potranno continuare ad operare per sempre nella sotto categoria A1 della Open Category, anche dopo il 31 dicembre 2023.

Infine, tutti gli UAS con il nuovo marchio di classe CE che verranno commercializzati nel vecchio continente a partire dal 1 gennaio 2024, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche e costruttive previste dal Regolamento delegato UE 2019/945.

FAQ

Le FAQ che seguono ti guideranno nel  corretto impiego di droni di peso inferiore ai 250 g e ti aiuteranno a capire cosa puoi fare e cosa devi fare per rispettare le normative in vigore che disciplinano le operazioni di volo nella categoria Open.

Clicca sulla domanda per "esplodere" il contenuto e leggere la risposta.
 
1) Devo essere in possesso di un attestato di competenza (patentino droni)?

NO. Il regolamento europeo, anche dopo il 31/12/2023, dispensa i piloti di UAS di peso < 250 g dall'obbligo di conseguimento di un attestato di competenza (patentino).


2) Devo essere registrato come operatore su sito D-Flight?

SI. Se l'UAS, indipendentemente dal peso, è equipaggiato con una videocamera e/o altro dispositivo atto a captare dati sensibili che potrebbero violare la privacy delle persone, l'operatore e/o il proprietario del UAS, devono registrarsi presso l'organismo deputato dallo Stato membro in cui risiede. In Italia la registrazione dev'essere effettuata sul portale D-Flight.

Consulta la nostra guida completa alla registrazione sul portale D-Flight.


3) Devo essere assicurato?

SI. Tutti i piloti che conducono operazioni con UAS di qualsiasi peso, devono stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi adatta allo scopo, secondo le disposizioni del nuovo Regolamento europeo e confermate dall'art. 27 del Regolamento UAS-IT pubblicato il 4 gennaio 2021 da ENAC che fissa, inoltre, dei massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del regolamento CE 785/2004, pari a 750.000 DSP (diritti speciali di prelievo) equivalenti, al cambio attuale, a circa 900.000 euro.

È utile sottolineare che, nonostante con l'applicazione del nuovo Regolamento europeo sia decaduta la distinzione tra uso hobbistico e professionale degli UAS, le compagnie assicurative distinguono ancora le due polizze e le relative tariffe.


4) Il mio UAS deve essere dotato di transponder?

NO. Nonostante tale obbligo sia previsto dal Regolamento europeo e sarà esecutivo con la sua piena applicazione, ovvero dal 1 gennaio 2024, a tutt'oggi sono ancora in piena fase di studio diverse soluzioni. Al momento tale obbligo, in Italia, è assolto con l'applicazione di un QR-Code rilasciato da D-Flight.

In ogni caso, anche dopo il 31 dicembre 2023, tutti gli UAS di peso <250 g, non avranno l'obbligo del sistema di identificazione remota a distanza (transponder), salvo particolari disposizioni eventualmente emanate dall'Autorità competente dello Stato membro (ENAC).


5) Posso usare il mio drone per lavoro?

SI. Dal momento che con l'applicazione della nuova Normativa europea è decaduta la distinzione tra uso hobbistico e uso professionale degli UAS, è possibile svolgere anche attività lavorativa nella categoria Open.


6) Come dev'essere inteso il concetto di privacy quando si parla di droni?

La privacy è uno dei punti fondamentali del nuovo Regolamento europeo. Per tale ragione non si devono riprendere troppo da vicino: persone (quanto basta perché i volti siano riconoscibili), abitazioni, numeri di targa di automobili e/o, più in generale, dati sensibili di soggetti terzi che non sono adeguatamente informati sullo svolgimento delle operazioni di volo, sulla natura delle riprese e sull'utilizzo che si intende fare del materiale prodotto. In caso di pubblicazione (p.es social) è sempre necessario ottenere l'autorizzazione preventiva.


7) Dove è possibile volare con il drone?

È importante, prima di iniziare una operazione con UAS, consultare la cartografia disponibile sul sito D-Flight per individuare eventuali aree vietate e/o con specifiche limitazioni. Inoltre, se necessario, si devono approfondire i rimandi presenti presenti sulle mappe D-Flight, consultando le AIP sul portale ENAV.


8) Quali sono le altezze e le distanze massime di volo?

Fino al 31/13/2023

Se non diversamente indicato sulle mappe D-Flight, l'altezza massima consentita è di 120 m dal punto più vicino alla superficie e il volo deve essere sempre condotto in condizioni di VLOS, ovvero è possibile allontanare l'UAS dal pilota remoto, fino a una distanza tale che consenta a quest'ultimo il controllo e la perfetta visibilità, senza l'ausilio di binocoli (o altri dispositivi), ma solo ad occhio nudo e/o con occhiali da vista e da sole.

Dal 1 gennaio 2024

Se non diversamente indicato sulle mappe D-Flight, l'altezza massima consentita per le operazioni con UAS privi di marcatura di classe CE e senza MTOM certificata è di 120 m dal punto di decollo e il volo deve essere sempre condotto in condizioni di VLOS, ovvero è possibile allontanare l'UAS dal pilota remoto, fino a una distanza tale che consenta a quest'ultimo il controllo e la perfetta visibilità, senza l'ausilio di binocoli (o altri dispositivi), ma solo ad occhio nudo e/o con occhiali da vista e da sole.


9) Posso volare in città?

SI. Rispettando le limitazioni indicate sul portale D-Flight e le eventuali disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e/o ordinanze delle Amministrazioni locali, tutti gli UAS di peso < 250 g possono volare in aree urbane e sorvolare persone non coinvolte - fermo restando che è sempre preferibile allontanarsi e ridurre al minimo il tempo di stazionamento su di esse - a condizione di:

a) non effettuare operazioni nelle aree soggette a limitazioni e/o non permesse, come riportato sulle mappe D-Flight e senza aver ottenuto l'autorizzazione da coloro che hanno richiesto la riserva dello spazio aereo (siti istituzionali, Prefetture, carceri, Beni culturali, etc).

b) effettuare le operazioni in condizioni di VLOS e rispettando l'altezza massima di 120 m (salvo se non diversamente indicato sulle mappe nel portale D-Flight).

c) non sorvolare MAI assembramenti di persone (vale per tutti gli UAS indipendentemente dal peso) e nel caso in cui si attiva la funzione "follow me" (seguimi), la distanza tra il pilota remoto e l'UAS, non deve essere mai superiore a 50 metri.


10) Posso volare di notte?

SI. Il volo notturno è permesso a tutti gli UAS ma questi devono essere equipaggiati con un sistema di illuminazione che permetta di individuarne l'orientamento ed essere controllati dal pilota in assoluta sicurezza. Queste luci non devono però essere di tipo aeronautico per non essere confusi con gli aeromobili con equipaggio. Il Regolamento europeo (UE 2020/639) dispone che, dal 1 luglio 2022, su tutti gli UAS impiegati in operazioni notturne, dovrà essere presente e attiva una luce verde lampeggiante.


11) Posso volare sulle spiagge d'estate?

SI. EASA ha stabilito che gli UAS che operano nella Open Category non sono soggetti al regolamento SERA (regole dell'aria standardizzate europee) che comprendono anche le nostre RAIT. Queste prevedevano appunto il divieto di sorvolo delle spiagge e in generale di tutta la costa italiana dal 1 giugno al 30 settembre (RAIT 5005 par. 1 - ex RAIT 5006).


12) Devo avere un manuale delle operazioni?

NO. Tutte le operazioni effettuate con UAS nella Open Category  non prevedono il possesso di un manuale delle operazioni. Dunque è sufficiente portare sempre con sé il libretto delle istruzioni fornito dal produttore.


13) Posso pilotare il drone in FPV?

SI. Un UAS può essere pilotato in FPV, anche in categoria Open e Limited Open, a condizione che, a fianco del pilota, sia presente un osservatore che tenga costantemente l'UAS sotto la sua linea visuale, senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi (binocoli, etc, ma sono ammessi occhiali da vista.) e che possa comunicare con il pilota in caso di emergenza. È comunque ammessa un'eccezione. Ovvero, nel caso in cui il pilota è costretto a un atterraggio d'emergenza lontano dalla propria posizione, l'osservatore può avvalersi di un binocolo per assistere il pilota per effettuare l'atterraggio in totale sicurezza.


Riferimenti normativi citati

[Regolamento delegato UE 2019/945 della Commissione europea del 12 marzo 2019]

[Regolamento di esecuzione UE 2019/947 della Commissione europea del 24 maggio 2019]

[Regolamento UAS-IT pubblicato da ENAC il 4 gennaio 2021]

Autore:
Edi Vad
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