EASA: le FAQ sui droni nelle categorie Open e Specific
FAQ regolamento EASA categorie Open e Specific |
1) Quali sono le date di applicabilità ai sensi del regolamento europeo EASA?
A causa dell'emergenza COVID-19 la data di applicabilità del regolamento UE 2019/947 è stata posticipata dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Ciò significa che:
a) dal 31 dicembre 2020, la registrazione degli operatori di droni e dei droni certificati diventa obbligatoria e, sempre da tale data, le operazioni nella categoria Specific possono essere condotte, previa autorizzazione dell'Autorità nazionale competente;
b) tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2023 gli utenti che utilizzano droni senza marcature di classe CE possono continuare a operare nelle Limited Open Category, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947;
c) a partire dal 1 gennaio 2022 le autorizzazioni, i certificati e le dichiarazioni nazionali devono essere completamente convertiti nel nuovo sistema UE;
d) dal 1 gennaio 2022 gli Stati membri EASA, devono mettere a disposizione informazioni sulle zone geografiche per la geolocalizzazione in un formato digitale armonizzato tra i Paesi UE;
e) a partire dal 1 gennaio 2024 tutte le operazioni nella categoria Open devono essere pienamente conformi al Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 e al Regolamento Delegato UE 2019/945.
2) Chi è un operatore di droni?
3) A quali tipi di droni si riferisce il regolamento?
4) Qual è la differenza tra drone autonomo e automatico?
5) Come faccio a determinare in quale categoria (Open, Specific, Certified), sono in grado di rientrare?
- reca uno dei marchi di classe C0, C1, C2, C3 e C4.
- è costruito privatamente e con un peso inferiore a 25 kg.
- viene acquistato prima del 1 gennaio 2024, senza la classificazione CE di cui sopra.
- sarà gestito non direttamente sulle persone, a meno che non abbia un marchio di classe CE o sia più leggero di 250 g. Fare riferimento a EASA Limited Open Category (Sottocategorie e Classi), per scoprire dove si può volare con il drone.
- sarà mantenuto in Visual Line of Sight (VLOS) o assistito da un osservatore.
- viene pilotato a non più di 120 metri di altezza.
- non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale.
6) Rientro nella categoria Open; come faccio a determinare in quale sottocategoria posso volare?
- dall'etichetta del marchio di classe CE (C0, C1, C2, C3 e C4), apposto sul drone.
- dal peso del drone, anche in caso di autocostruiti e per droni senza marcature di classe CE (chiamati anche droni legacy).
- droni con MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) fino a 250 g (anche autocostruiti), possono sorvolare le persone, anche in scenari urbani e, comunque, sempre secondo quanto determinato dall'Autorità nazionale per l'aviazione Civile di ciascun Paese UE.
- droni con MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) da 250 g fino a 500 g, non devono, ragionevolmente, sorvolare le persone e la competenza del pilota è determinata dall'Autorità nazionale per l'aviazione Civile di ogni Paese UE.
- droni con MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) fino a 2 Kg, possono volare ad una distanza orizzontale massima di sicurezza di 50 metri dalle persone e il pilota deve sottoporsi ad un addestramento equivalente alla sottocategoria A2.
- droni con MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) fino a 25 kg, devono volare in zone dove si prevede ragionevolmente di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolta; le operazioni devono essere svolte a una distanza orizzontale sicura di 150 metri da zone residenziali, ricreative, commerciali, industriali e il pilota deve sottoporsi ad un addestramento equivalente alla sottocategoria A3.
- nella sottocategoria A1, quando l'MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) del drone è inferiore a 250 g.
- nella sottocategoria A3, quando l'MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) è compresa da 250 g e 25 Kg.
Tabella delle Sottocategorie e Classi EASA |
7) Quali sono i requisiti delle sottocategorie Categoria Open?
- i droni con un marchio di classe C0 (o autocostruiti) fino a 250 g possono volare nella sottocategoria A1 che significa quasi ovunque, tranne che su assembramenti e in aree in cui sono presenti restrizioni di volo, imposte dalle Autorità competenti del Paese UE ma possono sorvolare persone non coinvolte.
Categoria Open - Sottocategoria A1 - Classe C0 |
- i droni con un marchio di classe C1 possono volare anche nella sottocategoria A1 ma occorre prevedere ragionevolmente di non sorvolare persone non coinvolte ed, eventualmente, ridurre al minimo il tempo di sorvolo di queste persone.
Categoria Open - Sottocategoria A1 - Classe C1 |
- i droni con marchio di classe C2 possono essere impiegati nella sottocategoria A2 anche in scenari urbani ma è necessario mantenere una distanza minima di sicurezza di almeno 30 metri dalle persone non coinvolte. Tale distanza è suggerita da EASA e pubblicata in AMC (metodi accettabili di conformità) e dovrebbe essere proporzionale all'altezza alla quale sta volando il drone (regola 1:1). Ad esempio, se si vola ad un'altezza di 30 m, è opportuno assicurarsi che la persona non coinvolta più vicina sia a 30 m dalla posizione in cui il drone potrebbe cadere verticalmente in caso di incidente. In ogni caso, tale distanza può essere ridotta a 5 metri, se è attiva la funzione a bassa velocità. Inoltre è possibile volare nelle condizioni operative definite per la sottocategoria A3. Infine, è necessario evitare di volare in aree in cui ci sono presenti restrizioni di volo, imposte dalle Autorità competenti del Paese UE.
Categoria Open - Sottocategoria A2 - Classe C2 |
- I droni con un marchio di classe C3 e classe C4 (o autocostruiti) fino a 25 kg, devono volare nella sottocategoria A3, il che significa che non possono mai essere impiegati in scenari urbani ed è necessario prevedere ragionevolmente di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolta, mantenere una distanza orizzontale sicura di almeno 150 m dalle aree residenziali, commerciali, industriali. In ogni caso è necessario evitare di volare in aree in cui ci sono presenti restrizioni di volo, imposte dalle Autorità competenti del Paese UE.
Categoria Open - Sottocategoria A3 - Classe C3 |
Tabella limitazioni e applicabilità della Categoria Open |
8) Chi è una "persona non coinvolta"?
- dare il consenso ad essere parte dell'operazione e il consenso deve essere esplicito.
- ricevere dall'operatore del drone/pilota remoto le istruzioni e le precauzioni di sicurezza da applicare in caso di situazione di emergenza.
- non essere impegnato in altre attività, ovvero che non sia nella condizione di non potere controllare l'esatta posizione del drone e, in caso di emergenza, agire per evitare di essere colpito.
- spettatori riuniti per attività sportive, concerti o altri eventi di massa.
- persone in una spiaggia o in un parco o che stanno camminando per le strade.
9) Che cos'è un "assembramento di persone"?
- eventi sportivi, culturali, religiosi o politici.
- spiagge o parchi.
- centri commerciali, durante gli orari di apertura dei negozi.
- stazioni sciistiche.
Requisiti di registrazione
10) Devo registrare il mio drone?
- pesa meno di 250 g e non ha fotocamera o altro sensore in grado di rilevare i dati personali.
- anche con una telecamera o un altro sensore, pesa meno di 250 g, ma è un giocattolo (questo significa che la sua documentazione dimostra che è conforme alla direttiva giocattoli 2009/48/CE).
11) Cosa succede una volta che mi registro come operatore?
Una volta che ti sei registrato, si riceve un numero di registrazione operatore drone che deve essere applicato su tutti i droni che possiedi, compresi quelli costruiti privatamente. È inoltre necessario, caricarlo nel Sistema di identificazione remota del drone.
12) La mia registrazione come operatore di droni, sarà riconosciuta in tutta Europa?
Requisiti di formazione
13) Tutti i piloti remoti sono tenuti ad allenarsi per pilotare un drone?
- se il drone reca un marchio di classe C0 devi solo avere familiarità con le istruzioni del produttore.
- con droni autocostruiti con un peso inferiore a 250 g non è necessario sottoporsi all'addestramento richiesto.
- avere familiarità con il manuale del produttore.
- completare un corso di formazione teorico online, fornito dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del Paese UE in cui si risiede. (accedi alla pagina web dei Servizi Online di ENAC da questo Link).
- completare con successo un test di conoscenza online (fornito alla fine della formazione teorica online), prima di poter volare. Il test consiste in un esame di 40 domande a scelta multipla che testa le tue conoscenze come pilota. Una volta completata, l'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile, rilascerà una prova di completamento della formazione online che consente di volare nelle sottocategorie A1 e A3.
Attestato di competenza per operazioni non critiche A1/A3 |
- completare un allenamento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria A3, per familiarizzare con il drone e assicurarti di raggiungere un buon livello di controllo. L'allenamento deve essere condotto in un zona in cui non si configuri un rischio per altre persone.
- sottoporsi a un ulteriore esame teorico delle conoscenze che sarà fornito in una struttura identificata dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile; Il test è un esame di 30 domande a scelta multipla che testa le conoscenze del pilota sulla mitigazione dei rischi a terra, sulla meteorologia e sulle prestazioni di volo dei droni. Al termine, viene rilasciato un certificato di competenza remota del pilota, con il quale è possibile volare nella sottocategoria A2.
- detenere un certificato di conoscenza teorica per il funzionamento nell'ambito di scenari standard.
- l'accreditamento del completamento della formazione pratica STS-01.
- completare con successo un corso di formazione online.
14) Chi emette gli attestati di competenza di pilota remoto e per quanto tempo sono validi?
15) L'attestato di competenza sarà riconosciuto in tutta Europa?
Si. sarà riconosciuta la formazione condotta in qualunque Stato membro dell'EASA.
Requisiti per leautorizzazioni operative
16) Devo ottenere un'autorizzazione prima di volare con il mio drone?
17) Se rientro della categoria Specific, come posso ottenere un'autorizzazione?
- un'autorizzazione operativa attraverso la conduzione di una valutazione del rischio dell'operazione prevista, utilizzando una metodologia per la valutazione del rischio. Uno possibile è il SORA (valutazione del rischio di funzionamento specifico) che si può trovare in AMC1 articolo 11 del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947. Questa metodologia aiuta a identificare il livello di rischio dell'operazione e a identificare le attenuazioni e gli obiettivi di sicurezza operativa necessari per rendere sicura l'operazione. Quando l'operatore ritiene di aver messo in atto misure soddisfacenti per garantire la sicurezza dell'operazione, richiede un'autorizzazione operativa, inviando tutte le informazioni all'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile e se quest'ultima è soddisfatta, fornisce all'operatore l'autorizzazione e l'operazione può essere avviata
- un'autorizzazione operativa attraverso una valutazione del rischio predefinita (PDRA): come semplificazione della valutazione del rischio da parte dell'operatore del drone. Per quelle operazioni, che saranno le più comuni in Europa, EASA effettuerà la valutazione del rischio e pubblicherà, come mezzo accettabile di conformità al regolamento, l'elenco delle azioni che l'operatore deve mettere in atto per condurre l'operazione in modo sicuro. Tuttavia, è necessaria la richiesta di autorizzazione all'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile e, sia quest'ultima che l'operatore, beneficeranno delle misure standardizzate definite nel PDRA. I PDRA sono pubblicati dall'EASA come AMC1 articolo 11 del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947, altri sono già in fase di sviluppo.
- certificazione operatore di droni leggeri (LUC): si tratta di una certificazione volontaria a seguito della quale, l'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile può riconoscere alcuni privilegi per l'operatore di droni. Gli operatori possono chiedere all'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile di valutare la loro organizzazione in modo da dimostrare di essere in grado di valutare il rischio di un'operazione. I requisiti che devono essere dimostrati dagli operatori, sono definiti nella parte C del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947. Quando l'aAutorità Nazionale dell'Aviazione Civile sarà soddisfatta, emetterà un certificato di operatore di droni leggeri (LUC) e riconoscerà i privilegi per gli operatori, in base al loro livello di maturità. I privilegi possono essere uno o più dei seguenti: a) conduzione di operazioni che soddisfano le previsioni degli scenari standard, senza l'invio della dichiarazione; b) operazioni autocertificate condotte dall'operatore del drone che soddisfano le previsioni di un PDRA, senza richiedere un'autorizzazione; c) autocertificazione di tutte le operazioni condotte dall'operatore del drone senza richiedere un'autorizzazione.
Requisiti per leoperazioni di volo
18) Posso fare volare il mio drone dove voglio?
Ogni Stato membro dell'EASA determinerà le zone geografiche, le aree in cui i droni non possono volare (parchi naturali, centri cittadini o vicino agli aeroporti) o possono volare a determinate condizioni o, ancora, aree in cui è necessaria un'autorizzazione di volo. Pertanto, è importante consultare l'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile per verificare dove è possibile o meno far volare il drone. Queste zone geografiche si applicano a tutte le categorie. Inoltre, non è consentito volare vicino o all'interno di un'area in cui vi sia in corso un'operazione delle Autorità competenti, in risposta ad una situazione di emergenza.
Esempio delle aree geografiche definite dalla Stati membri.
19) Posso sorvolare le persone?
20) Quanto in alto posso pilotare il mio drone?
Massime altezze di volo concesse |
Requisiti generali
21) C'è un'età minima per pilotare un drone?
22) Quali sono le mie responsabilità come operatore di droni?
- assicurarsi che sul drone sia presente il numero di registrazione dell'operatore (ad esempio con un adesivo) e lo stesso numero venga caricato nell'identificazione remota.
- sviluppare procedure operative. Sono necessarie procedure scritte quando l'operatore del drone impiega più di un pilota remoto, altrimenti è sufficiente che il pilota remoto segua le procedure definite dal produttore nel manuale dell'utente.
- assicurarsi che non vi siano interferenze tali da influire sul collegamento radio tra controller e drone.
- designare un pilota remoto per ogni operazione; è importante che sia chiaro chi è la persona responsabile per ogni volo.
- garantire che il pilota remoto e il personale che supporta il funzionamento del drone, conoscano il manuale dell'utente e le procedure dell'operatore; che dispongano di competenze adeguate e conoscano le informazioni pertinenti, relative a eventuali zone geografiche pubblicate dagli Stati membri.
- assicurarsi che le mappe nel sistema di geo-consapevolezza del drone siano aggiornate, a meno che non si stia volando in una zona geografica in cui tale sistema non è richiesto.
- assicurarsi (a meno che non si utilizzi un autocostruito) che il drone abbia una dichiarazione di conformità del marchio di classe CE, che la sua etichetta di classe (da 1 a 4) sia affissa all'aeromobile e garantire che le persone coinvolte nel funzionamento del drone, siano consapevoli dei rischi connessi, relativi alle sottocategorie A2 e A3.
- eseguire ciascuna operazione entro i limiti definiti nella dichiarazione o nell'autorizzazione operativa.
- sviluppare procedure per garantire la sicurezza dell'operazione.
- stabilire misure contro le interferenze illecite e l'accesso non autorizzato.
- garantire che la privacy delle persone sia protetta. Può anche essere necessario condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati su richiesta dell'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile.
- fornire al pilota remoto linee guida su come ridurre al minimo: rumore e altri disturbi legati alle emissioni.
- garantire che il pilota che conduce l'operazione e altro personale incaricato, sia conforme a tutte le condizioni richieste per operare nella categoria.
- tenere traccia dell'operazione del drone.
- mantenere il drone in condizioni adeguate per garantire un funzionamento sicuro.
23) Quali sono le mie responsabilità come pilota remoto?
- completare la formazione e l'esame, necessari per il tipo di operazione che si intende svolgere.
- disporre di informazioni aggiornate sulle zone geografiche pubblicate dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile.
- verificare la presenza di ostacoli e di persone non coinvolte nelle operazioni (a meno che non operi nella sottocategoria A1 con drone autocostruito o con un marchio di classe C0).
- verificare che il drone sia idoneo per il volo e l'operazione da effettuare.
- verificare che il radiocomando funzioni correttamente (se applicabile).
- assicurarsi che il peso del drone rientri nel limite della categoria o della sottocategoria dell'operazione prevista.
- assicurarsi che l'ambiente operativo sia compatibile con le limitazioni autorizzate o dichiarate.
- assicurarsi che il servizio del traffico aereo, l'utente dello spazio aereo e tutte le persone coinvolte nelle operazioni, siano informati del funzionamento previsto.
- non fare decollare il drone quando si è sotto l'effetto di sostanze psicoattive/allucinogene o di alcol o in condizioni psicofisiche inadeguate a causa di malattia.
- tenere il drone a distanza tale che si possa vedere chiaramente; è possibile avvalersi di un osservatore per effettuare la scansione dello spazio aereo quando si desidera volare in FPV (First Person View). L'osservatore deve essere posizionato accanto al pilota, in modo tale che possa comunicare immediatamente nel caso in cui veda un ostacolo e dia istruzioni per fare atterrare immediatamente il drone.
- se il pilota remoto e/o l'osservatore UA vedono un aereo con equipaggio in volo, quest'ultimo ha la precedenza. Occorre assicurarsi, inoltre, di essere molto lontani da esso. In caso di minimo dubbio, atterrare immediatamente.
- rispettare le limitazioni delle zone geografiche.
- azionare il drone secondo il manuale d'uso del produttore.
- rispettare la procedura dell'operatore.
- non operare quando è in corso un intervento in risposta a situazioni di emergenza (per esempio: in caso di incidente, mantenersi a distanza da quel luogo, poiché potrebbe essere necessario utilizzare un elicottero per via della situazione di emergenza).
- rispettare le limitazioni autorizzate o dichiarate.
24) Ho bisogno di un'assicurazione?
Droni privi di marcatura CE
25) Sarà possibile pilotare il mio vecchio drone dopo il 30 dicembre 2020?
- droni con MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) minore di 500 g non possono sorvolare le persone e la competenza del pilota è determinata dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del Paese in cui risiedi.
- droni con MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) minore di 2 Kg possono volare a una distanza orizzontale di 50 metri dalle persone e il pilota deve sottoporsi ad un addestramento equivalente alla sottocategoria A2 (vedi la precedente sezione Requisiti di formazione).
- droni con MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) minore di 25 Kg, possono volare in zone libere da persone, a 150 metri di distanza dalle proprietà, e il pilota deve sottoporsi ad un addestramento equivalente alla sottocategoria A3 (vedi la precedente sezione Requisiti di formazione).
- nella sottocategoria A1, quando l'MTOM (massa massima al decollo) del drone è inferiore a 250 g.
- nella sottocategoria A3, quando la MTOM del drone è compreso tra 250 g e 25 Kg.
Timeline del Regolamento europeo EASA |
26) Ho ancora bisogno di addestramento dal momento che sono in possesso di un vecchio attestato di competenza, conseguito prima che le regole diventassero applicabili?
Droni Race evolo in FPV
27) come pilota di droni, in quale categoria e sottocategoria operativa rientro?
28) Il volo con gli occhiali FPV (vista in prima persona) è autorizzato?
29) Gli spettatori sono ammessi?
Droni autocostruiti
30) Il mio drone autocostruito, rientra nella categoria Open?
- nella sottocategoria A1, quando l'MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) è inferiore a 250 g e con una velocità inferiore a 19 m/s.
- nella sottocategoria A3, quando l'MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) è compreso tra 250 g e 25 Kg.
Dichiarazioni UAS peroperazioni transfrontaliereal di fuori dallo Stato diimmatricolazione
31) Come faccio a determinare in quale categoria (Open o Specific) posso operare?
32) Sarà necessario convalidare la mia autorizzazione operativa con tutti gli altri membri dell'EASA?
Entro il 30 dicembre 2020, qualsiasi autorizzazione concessa da uno Stato membro sarà valida nel resto d'Europa. L'operatore del drone è tenuto a presentare prima la dichiarazione (se intende condurre un'operazione in scenari standard) o a ricevere un'autorizzazione operativa da parte dell'Autorità dell'Aviazione Civile dello Stato di registrazione.
- in caso di operazione contemplata in uno scenario standard (SS), l'operatore del drone deve inviare all'Autorità dell'Aviazione Civile del Paese in cui intende operare, una copia della dichiarazione e una copia della conferma della ricezione e della completezza, ricevuta dall'Autorità per l'Aviazione Civile dello Stato di registrazione. Quindi, può avviare l'operazione, seguendo i requisiti dello scenario standard e verificando la zona geografica pubblicata dall'Autorità dell'Aviazione Civile in cui viene effettuata l'operazione.
- Per le operazioni non contemplate in uno scenario standard (SS) nella categoria Specific, l'operatore del drone deve assicurarsi che le misure di mitigazione presentate nella sua valutazione del rischio originale, siano appropriate per il nuovo ambiente in cui intende operare o aggiornarle se necessario.
- una copia dell'autorizzazione operativa concessa dall'Autorità dell'Aviazione Civile dello Stato membro di registrazione, indicando l'ubicazione in cui verrà svolta l'operazione, allegando le misure di mitigazione del rischio aggiornate. La richiesta verrà esaminata e confermata se ritenuta soddisfacente. Una volta ricevuta la conferma, sarà possibile avviare l'operazione.
- una copia della concessione approvata del LUC;
- l'ubicazione o le posizioni in cui è prevista dell'operazione.
33) Che cosa accadrà con le autorizzazioni concesse dalle NAA (Autorità Aeronautiche Nazionali), prima del 31 dicembre 2020?
34) Cosa si intende per requisito per le procedure operative?
- sviluppare procedure per le operazioni, al fine di coordinare le attività tra i propri dipendenti.
- stabilire e mantenere un elenco del loro personale e dei compiti loro assegnati.
35) Sono un operatore proveniente da un Paese non UE e ho intenzione di operare in Europa, quale procedura devo seguire?
Si applica il Regolamento UE, come qualsiasi altro operatore di droni dell'Unione Europea.
Tutte le operazioni condotte negli Stati membri dell'EASA, devono essere conformi alla regolamentazione dei droni, indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore o del pilota remoto.
Pertanto, in qualità di residente non UE, è necessario registrarsi presso l'Autorità per l'Aviazione Civile del primo Paese dell'UE in cui si intende operare e verrà quindi rilasciato un numero di registrazione operatore che deve essere visualizzato con un adesivo su tutti i droni che possiedi e caricato nel sistema di identificazione remota.
Il numero di registrazione operatore ottenuto, sarà valido in tutta Europa e sarai dunque tenuto a seguire tutte le disposizioni del Regolamento vigente.
Nel caso in cui si intenda operare nella categoria Specific è necessario presentare una dichiarazione per lo scenario standard oppure richiedere un'autorizzazione operativa all'Autorità dell'Aviazione Civile degli Stati membri dell'UE in cui si è registrati.
Nel caso in cui si desideri condurre le operazioni in uno Stato membro diverso da quello in cui si è registrati, è necessario seguire la stessa procedura di tutti gli altri cittadini nazionali dello Stato membro.
Fare riferimento alla domanda 32).
Operatori UAS in qualitàdi visitatori non UE
36) Sono un residente extra-UE in visita in Europa e ho intenzione di pilotare il mio drone. Devo registrarmi?
37) In qualità di residente extra comunitario, le mie competenze sono riconosciute nell'UE?
Dal momento che non esiste ancora un riconoscimento reciproco tra l'EASA e altri Paesi, la formazione o la qualifica ottenuta nel tuo Paese di residenza non saranno accettate nell'UE.
Pertanto, sarà necessario sottoporti all'addestramento richiesto, prima di poter pilotare il tuo drone.
Nel frattempo, altre nazioni, possono sviluppare regolamenti che possono essere considerati dalla commissione europea, come equivalenti a quelli UE.
Le informazioni su un eventuale futuro riconoscimento, saranno pubblicate sul sito web della Commissione europea, non appena finalizzati.
Aeromodelli
38) Come posso pilotare il mio modello?
- i piloti di aeromodelli possono operare come membri di un Club o di un'Associazione che ha ricevuto dall'Autorità competente un'autorizzazione, come definito nell'articolo 16 del Regolamento UAS. In questo caso, devono rispettare le procedure del club o dell'associazione in conformità con l'autorizzazione. L'autorizzazione definirà tutte le condizioni di funzionamento e potrà discostarsi dal regolamento (ad esempio, possono consentire operazioni con droni superiori a 25 kg o che volano ad altezze superiori a 120 m, etc.). I membri del Club e delle Associazioni devono registrarsi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento UAS, tuttavia il sistema di registrazione dei club e delle associazioni di aeromobili può essere riconosciuto dallo Stato membro;
- nel caso in cui una persona non voglia diventare membro di un Club o di un'Associazione, può utilizzare le zone geografiche speciali definite dagli Stati membri dell'EASA, conformemente all'articolo 15 (2) del Regolamento UAS, in cui i droni e gli aeromodelli sono esentati da determinati requisiti tecnici e/o in cui le limitazioni operative sono estese, comprese la massa operativa al decollo le limitazioni relative alla altezze;
- un aeromodello può essere gestito nella sottocategoria A3. A tal proposito, fare riferimento alla precedente sezione SPIEGAZIONI DELLE NORME SUGLI UAS alla domanda 7).
39) Cos'è un LUC?
- condurre operazioni in scenari standard, senza presentare la dichiarazione.
- operazioni autocertificate, condotte dall'operatore e coperte da un PDRA senza richiesta di un'autorizzazione.
- autorizzare tutte le operazioni condotte dall'operatore, senza richiesta di un'autorizzazione.
40) Chi può richiedere un LUC?
41) Per quanto tempo è valido un LUC?
Autore