EASA: le FAQ sui droni nelle categorie Open e Specific

Le FAQ sui droni
nelle categorie
Open e Specific

FAQ EASA categorie Open e Specific
FAQ regolamento EASA categorie Open e Specific

EASA ha lanciato la fase 1 delle sue FAQ sul regolamento europeo sui droni, che è diventata applicabile il 31 dicembre 2020. La Fase 1 si concentra sulla categoria Open e sulla categoria Specific  ed è stata progettata per assistere tutti gli utenti nell'utilizzo dei droni in totale sicurezza.

Le FAQ spiegano i  regolamenti e aiutano a capire e lavorare con concetti chiave.

Le domande sono suddivise per argomento, per consentire ai lettori una consultazione rapida e agevole. È sufficiente cliccare sulla domanda per "esplodere" il contenuto e leggere le risposte.
 
Spiegazione delle
norme sugli UAS

1) Quali sono le date di applicabilità ai sensi del regolamento europeo EASA?

A causa dell'emergenza COVID-19 la data di applicabilità del regolamento UE 2019/947 è stata posticipata dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Ciò significa che:

a) dal 31 dicembre 2020, la registrazione degli operatori di droni e dei droni certificati diventa obbligatoria e, sempre da tale data, le operazioni nella categoria Specific possono essere condotte, previa autorizzazione dell'Autorità nazionale competente;

b) tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2023 gli utenti che utilizzano droni senza marcature di classe CE possono continuare a operare nelle Limited Open Category, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947;

c) a partire dal 1 gennaio 2022 le autorizzazioni, i certificati e le dichiarazioni nazionali devono essere completamente convertiti nel nuovo sistema UE;

d) dal 1 gennaio 2022 gli Stati membri EASA, devono mettere a disposizione informazioni sulle zone geografiche per la geolocalizzazione in un formato digitale armonizzato tra i Paesi UE;

e) a partire dal 1 gennaio 2024 tutte le operazioni nella categoria Open devono essere pienamente conformi al Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 e al Regolamento Delegato UE 2019/945.


2) Chi è un operatore di droni?

Un operatore è qualsiasi persona, naturale o un'organizzazione, che possiede e/o noleggia un drone.

Si può essere sia operatore che pilota remoto, se sei anche la persona che fa effettivamente volare il drone.

Tuttavia, è possibile che tu sia il pilota remoto senza essere l'operatore. Ad esempio, se sei un pilota che lavora per un'azienda che fornisce servizi con droni, in questo caso, l'azienda è l'operatore e tu sei il pilota remoto.

Se hai acquistato un drone per farlo volare nel tempo libero, sei sia l'operatore del che il pilota remoto. Se hai acquistato un drone da regalare, la persona che riceverà il regalo e poi farà volare il drone, sarà sia l'operatore che il pilota remoto.


3) A quali tipi di droni si riferisce il regolamento?

Per aeromobile senza equipaggio, si intende qualsiasi aeromobile che opera o sia progettato per operare in modo autonomo o per essere pilotato a distanza senza un pilota a bordo.

Questa definizione include tutti i tipi di aeromobili senza pilota a bordo, compresi i modelli di volo radiocomandati (ala fissa alimentata, elicotteri, alianti), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una telecamera di bordo.

Il regolamento utilizza il termine UAS (Unmanned Aircraft Systems), sistemi aeromobili senza equipaggio, per riferirsi a un drone, al suo sistema e a tutte le altre apparecchiature utilizzate per controllarlo e utilizzarlo; come l'unità di comando, la possibile catapulta per avviarlo e altri.

Il RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), è una sottocategoria di UAS, che include sia RPAS che UAS completamente autonomi. Completamente autonomo si intende che può volare da solo, senza la necessità di alcun intervento pilota.

Riferimenti normativi:
[Regolamento UE 1139/2018 - Art. 3 - Par. 30]

4) Qual è la differenza tra drone autonomo e automatico?

Un drone autonomo è in grado di condurre un volo sicuro senza l'intervento di un pilota. Lo fa con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che gli consente di far fronte a tutti i tipi di situazioni di emergenza impreviste e imprevedibili.

Diversamente, nelle operazioni automatiche il drone vola su percorsi predeterminati e definiti dall'operatore, prima di iniziare il volo. E' essenziale che il pilota remoto prenda il controllo del drone per intervenire in eventi imprevisti per i quali il drone non è stato programmato.

Mentre i droni automatici sono ammessi in tutte le categorie, quelli autonomi non sono ammessi nella categoria Open poiché necessitano di un livello di verifica della conformità ai requisiti tecnici che non è compatibile con il sistema messo in atto per tale categoria. 

Le operazioni autonome sono invece consentite nella categoria Specific, dove il regolamento include uno strumento sufficientemente flessibile, grazie al quale è possibile verificare i requisiti con un livello appropriato.

Le operazioni autonome sono consentite anche nella categoria Cerified.

5) Come faccio a determinare in quale categoria (Open, Specific, Certified), sono in grado di rientrare?
Un drone può essere annoverato nella categoria Open quando:
  • reca uno dei marchi di classe C0, C1, C2C3 C4.
  • è costruito privatamente e con un peso inferiore a 25 kg.
  • viene acquistato prima del 1 gennaio 2024, senza la classificazione CE di cui sopra.
  • sarà mantenuto in Visual Line of Sight (VLOS) o assistito da un osservatore.
  • viene pilotato a non più di 120 metri di altezza.
  • non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale.
Se anche uno soltanto dei requisiti precedenti non è soddisfatto, deve essere utilizzato nella categoria Specific o Certified.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 4 e Art. 20 ].
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Allegato A e articolo 5 (1)].
[Regolamento Delegato UE 2019/945 - Parte 1 a 5 dell'Allegato].

6) Rientro nella categoria Open; come faccio a determinare in quale sottocategoria posso volare?

La sottocategoria è determinata:
  • dall'etichetta del marchio di classe CE (C0, C1, C2, C3 e C4), apposto sul drone.
  • dal peso del drone, anche in caso di autocostruiti e per droni senza marcature di classe CE (chiamati anche droni legacy).
Al fine di facilitare la transizione, i droni senza marchio di classe CE, possono volare, dal 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2023, secondo i requisiti definiti nell'articolo 22 del regolamento UE 2019/947, ovvero:
  • droni con MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) fino a 250 g (anche autocostruiti), possono sorvolare le persone, anche in scenari urbani e, comunque, sempre secondo quanto determinato dall'Autorità nazionale per l'aviazione Civile di ciascun Paese UE.
  • droni con MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) da 250 g fino a 500 g, non devono, ragionevolmente, sorvolare le persone e la competenza del pilota è determinata dall'Autorità nazionale per l'aviazione Civile di ogni Paese UE.
  • droni con MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) fino a 2 Kg, possono volare ad una distanza orizzontale massima di sicurezza di 50 metri dalle persone e il pilota deve sottoporsi ad un addestramento equivalente alla sottocategoria A2.
  • droni con MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) fino a 25 kg, devono volare in zone dove si prevede ragionevolmente di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolta; le operazioni devono essere svolte a una distanza orizzontale sicura di 150 metri da zone residenziali, ricreative, commerciali, industriali e il pilota deve sottoporsi ad un addestramento equivalente alla sottocategoria A3.
Dal 1 gennaio 2024 sarà ancora possibile far volare i droni senza marchiatura di classe CE. Tuttavia è necessario tenere in considerazione che i vostri APR saranno classificati secondo quanto di seguito indicato:
  • nella sottocategoria A1, quando l'MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) del drone è inferiore a 250 g.
  • nella sottocategoria A3, quando l'MTOM (massa totale al decollo, incluso il payload) è compresa da 250 g e 25 Kg.
Non sarà comunque necessario applicare alcun retrofit/adesivo nella sottocategoria A1 e A3 al drone.

I droni nella categoria Specific non necessitano di un marchio di classe CE (tranne se operano in uno scenario standard).

In base a quanto sopra indicato, si prega di fare riferimento alla tabella qui di seguito, per determinare in quale sottocategoria potrete volare.

tabella sottocategorie EASA
Tabella delle Sottocategorie e Classi EASA

Tieni presente che in base al Paese UE in cui voli, l'Ente per l'Aviazione Civile, potrebbe determinare delle zone geografiche che potrebbero limitare l'uso del tuo drone.

7) Quali sono i requisiti delle sottocategorie Categoria Open

Secondo il marchio di classe CE del drone o il peso (in caso di autocostruiti), possono essere classificati, in base alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, come di seguito indicato:
  • i droni con un marchio di classe C0 (o autocostruiti) fino a 250 g possono volare nella sottocategoria A1 che significa quasi ovunque, tranne che su assembramenti e in aree in cui sono presenti restrizioni di volo, imposte dalle Autorità competenti del Paese UE ma possono sorvolare persone non coinvolte.
Categoria Open sottocategoria A1C0
Categoria Open - Sottocategoria A1 - Classe C0
  • i droni con un marchio di classe C1 possono volare anche nella sottocategoria A1 ma occorre prevedere ragionevolmente di non sorvolare persone non coinvolte ed, eventualmente, ridurre al minimo il tempo di sorvolo di queste persone.
Categoria Open sottocategoria A1C1
Categoria Open - Sottocategoria A1 - Classe C1
  • i droni con marchio di classe C2 possono essere impiegati nella sottocategoria A2 anche in scenari urbani ma è necessario mantenere una distanza minima di sicurezza di almeno 30 metri dalle persone non coinvolte. Tale distanza è suggerita da EASA e pubblicata in AMC (metodi accettabili di conformità) e dovrebbe essere proporzionale all'altezza alla quale sta volando il drone (regola 1:1). Ad esempio, se si vola ad un'altezza di 30 m, è opportuno assicurarsi che la persona non coinvolta più vicina sia a 30 m dalla posizione in cui il drone potrebbe cadere verticalmente in caso di incidente. In ogni caso, tale distanza può essere ridotta a 5 metri, se è attiva la funzione a bassa velocità. Inoltre è possibile volare nelle condizioni operative definite per la sottocategoria A3. Infine, è necessario evitare di volare in aree in cui ci sono presenti restrizioni di volo, imposte dalle Autorità competenti del Paese UE.
Categoria Open sottocategoria A2C2
Categoria Open - Sottocategoria A2 - Classe C2
  • I droni con un marchio di classe C3 e classe C4 (o autocostruiti) fino a 25 kg, devono volare nella sottocategoria A3, il che significa che non possono mai essere impiegati in scenari urbani ed è necessario prevedere ragionevolmente di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolta, mantenere una distanza orizzontale sicura di almeno 150 m dalle aree residenziali, commerciali, industriali. In ogni caso è necessario evitare di volare in aree in cui ci sono presenti restrizioni di volo, imposte dalle Autorità competenti del Paese UE.
Categoria Open sottocategoria A3C3
Categoria Open - Sottocategoria A3 - Classe C3

Per le limitazioni applicabili alle diverse classi di droni e alle operazioni condotte, fare riferimento alla tabella seguente:

Limitazioni e applicabilità categoria Open
Tabella limitazioni e applicabilità della Categoria Open

L'età minima può essere abbassata dallo Paese UE a 12 anni e, in questo caso, questa nuova soglia sarà valida solo in tale Paese.

8) Chi è una "persona non coinvolta"?

Si intende una persona che non partecipa all'operazione UAS o che non è a conoscenza delle istruzioni e delle precauzioni di sicurezza fornite dall'operatore. Una persona è considerata coinvolta se decide di far parte dell'operazione, capisce il rischio ed è in grado di controllare la posizione del drone mentre è in volo. Pertanto, per essere considerata "coinvolta" nell'operazione, una persona deve: 
  • dare il consenso ad essere parte dell'operazione e il consenso deve essere esplicito.
  • ricevere dall'operatore del drone/pilota remoto le istruzioni e le precauzioni di sicurezza da applicare in caso di situazione di emergenza.
  • non essere impegnato in altre attività, ovvero che non sia nella condizione di non potere controllare l'esatta posizione del drone e, in caso di emergenza, agire per evitare di essere colpito.
Scrivere su un biglietto che durante un evento verrà utilizzato un drone, non è considerato sufficiente, dal momento che l'operatore del drone deve ricevere il consenso esplicito individuale e assicurarsi che le persone comprendano il rischio e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Durante l'operazione si prevede che le persone coinvolte seguano la traiettoria del drone e siano pronte ad agire per proteggersi nel caso in cui il drone abbia un comportamento inaspettato. Se le persone durante l'operazione UAS sono impegnate a lavorare o a guardare qualcosa che non è compatibile con il monitoraggio della traiettoria del drone, non possono essere considerate come persone non coinvolte.

Esempi di persone non coinvolte:
  • spettatori riuniti per attività sportive, concerti o altri eventi di massa.
  • persone in una spiaggia o in un parco o che stanno camminando per le strade.
Una persona non coinvolta non è solo quella esposta direttamente, ma potrebbe anche essere una persona che si trova in autobus, in auto, ecc. Ovvero che è indirettamente esposta. Ad esempio: se un drone sorvola un'auto, il suo conducente dovrebbe essere considerato come "persona non coinvolta". Il motivo è che se il drone sta volando vicino a un'auto, potrebbe eventualmente distrarre il suo conducente e quindi causare un incidente.

Riferimenti normativi:
[GM1 Articolo 2 (18) Definizioni, Decisione ED 2019/021/R].

9) Che cos'è un "assembramento di persone"?

Assembramento di persone è riferito a una folla. Non è definito da un numero specifico di persone, ma è legato alla possibilità per un individuo di muoversi al fine di evitare le conseguenze di un drone fuori controllo. Brevemente, possono essere considerati assembramenti, raduni di persone che non sono in grado di disperdersi agevolmente a causa della densità dei presenti.

Esempi di assemblee di persone sono:
  • eventi sportivi, culturali, religiosi o politici.
  • spiagge o parchi.
  • centri commerciali, durante gli orari di apertura dei negozi.
  • stazioni sciistiche. 
Riferimenti normativi:
[GM1 Articolo 2 (3) Definizioni, Decisione ED 2019/021/R].

Requisiti di registrazione

10) Devo registrare il mio drone?

A meno che non siano certificati, i droni non hanno bisogno di essere registrati, ma tu, come operatore/proprietario, devi essere registrato, secondo le disposizioni dell'Autorità per l'Aviazione Civile del Paese UE in cui si risiedi.

Ti registri una volta, indipendentemente dal numero di droni della tua flotta che operano nella categoria Open Specific. La tua registrazione sarà valida per un periodo definito dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del Paese UE in cui risiedi, successivamente dovrai rinnovarla.

Tuttavia, non è necessario registrarsi se il drone:
  • pesa meno di 250 g e non ha fotocamera o altro sensore in grado di rilevare i dati personali.
  • anche con una telecamera o un altro sensore, pesa meno di 250 g, ma è un giocattolo (questo significa che la sua documentazione dimostra che è conforme alla direttiva giocattoli 2009/48/CE).
Un drone è certificato quando è dotato di un documento di aeronavigabilità (o certificato limitato di aeronavigabilità), rilasciato dall'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile del Paese UE in cui risiedi. In questo caso è richiesta la registrazione. Un drone dev'essere certificato solo quando il rischio dell'operazione lo richiede. Quindi non è mai necessario per i droni operanti nella categoria Open.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Articolo 21].


11) Cosa succede una volta che mi registro come operatore?

Una volta che ti sei registrato, si riceve un numero di registrazione operatore drone che deve essere applicato su tutti i droni che possiedi, compresi quelli costruiti privatamente. È inoltre necessario, caricarlo nel Sistema di identificazione remota del drone.


12) La mia registrazione come operatore di droni, sarà riconosciuta in tutta Europa?

Sì, come operatore di droni, riceverai un numero di registrazione univoco e questo sarà valido in tutti gli altri Stati membri dell'EASA. Non è possibile registrarsi due volte.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Articolo 14].

Requisiti di formazione

13) Tutti i piloti remoti sono tenuti ad allenarsi per pilotare un drone?

Sì, in generale, è necessario avere una formazione proporzionata alla categoria in cui si dovrà operare. Un addestramento non è necessario solo se si utilizzano droni molto leggeri:
  • se il drone reca un marchio di classe C0 devi solo avere familiarità con le istruzioni del produttore.
  • con droni autocostruiti con un peso inferiore a 250 g non è necessario sottoporsi all'addestramento richiesto. 
Tuttavia, tutti gli altri piloti remoti, devono seguire la formazione richiesta. Ciò significa che, nella categoria Open, tutti i piloti remoti che conducono UAS con MTOM maggiore di 250 grammi che intendono operare nella sottocategoria A1A2 e A3 sono tenuti a:
  • avere familiarità con il manuale del produttore.
  • completare un corso di formazione teorico online, fornito dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del Paese UE in cui si risiede. (accedi alla pagina web dei Servizi Online di ENAC da questo Link).
  • completare con successo un test di conoscenza online (fornito alla fine della formazione teorica online), prima di poter volare. Il test consiste in un esame di 40 domande a scelta multipla che testa le tue conoscenze come pilota. Una volta completata, l'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile, rilascerà una prova di completamento della formazione online che consente di volare nelle sottocategorie A1 A3.

Attestato di competenza europeo
Attestato di competenza per operazioni non critiche A1/A3

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Allegato parte A (UAS.OPEN.020)]. 

Tuttavia, se si intende operare nella sottocategoria A2 è necessario, in aggiunta a quanto sopra:
  • completare un allenamento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria A3, per familiarizzare con il drone e assicurarti di raggiungere un buon livello di controllo. L'allenamento deve essere condotto in un zona in cui non si configuri un rischio per altre persone.
  • sottoporsi a un ulteriore esame teorico delle conoscenze che sarà fornito in una struttura identificata dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile; Il test è un esame di 30 domande a scelta multipla che testa le conoscenze del pilota sulla mitigazione dei rischi a terra, sulla meteorologia e sulle prestazioni di volo dei droni. Al termine, viene rilasciato un certificato di competenza remota del pilota, con il quale è possibile volare nella sottocategoria A2.
Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Allegato Parte A (UAS.OPEN.030)]. 

Se l'operazione rientra nella categoria Specific, la formazione dipende dall'operazione che si intende condurre. Quindi, a meno che l'operazione non rientri in uno scenario standard, dopo la valutazione del rischio è necessario richiedere, all'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del proprio Paese UE di residenza, un'idonea formazione. Nel caso in cui verrà confermata l'adeguatezza della formazione, a quel punto sarà possibile ottenere l'autorizzazione operativa.

Se l'operazione cade in uno scenario standard, il pilota remoto deve:
  • detenere un certificato di conoscenza teorica per il funzionamento nell'ambito di scenari standard.
  • l'accreditamento del completamento della formazione pratica STS-01.
A tale scopo, il pilota remoto deve:
  • completare con successo un corso di formazione online.
Sia il certificato che l'accreditamento, possono essere emessi dlal'Autorità competente o da un'ente riconosciuto da quest'ultima.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - UAS.SPEC.050 (d) e UAS.SPEC.060 (b)].

14) Chi emette gli attestati di competenza di pilota remoto e per quanto tempo sono validi?

Per la categoria Open o gli scenari standard, l'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del Paese in cui risiedi è responsabile dell'emissione degli attestati di competenza di pilota remoto che sono validi per 5 anni. Se la riconvalida viene condotta prima del periodo di scadenza, il pilota remoto può partecipare a un seminario fornito dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile o da un'ente da essa riconosciuta, altrimenti le competenze devono essere ridimostrate.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - UAS.OPEN.070 (1)].

Per le operazioni nella categoria Specific non coperte da scenari standard, essa sarà definita nell'autorizzazione operativa fornita dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 12 UAS.STS-01.020].

Contatta l'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del tuo Paese, per ulteriori informazioni.


15) L'attestato di competenza sarà riconosciuto in tutta Europa?

Si. sarà riconosciuta la formazione condotta in qualunque Stato membro dell'EASA.

Requisiti per le
autorizzazioni operative

16) Devo ottenere un'autorizzazione prima di volare con il mio drone?

Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva per le operazioni nella categoria Open. Quando si opera nella categoria Specific, se le operazioni possono essere condotte entro i limiti di uno scenario standard e utilizzando un drone appropriato, l'operatore deve solo inviare una dichiarazione all'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile del proprio Paese e attendere la conferma della ricezione, prima di effettuare l'operazione.

Per tutte le altre operazioni della categoria Specific, è necessaria un'autorizzazione operativa, rilasciata dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del proprio Paese.

17) Se rientro della categoria Specific, come posso ottenere un'autorizzazione?

In primo luogo è necessario verificare se l'operazione può essere adattata all'interno di uno specifico scenario standard (SS). In tal caso non è necessaria un'autorizzazione, ma occorre presentare una dichiarazione all'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile. Una SS è un'operazione definita nell'Appendice 1 del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947.

È necessario utilizzare un drone contrassegnato con il marchio di classe CE appropriato (C5 o C6). Dopo aver inviato la dichiarazione all'Autorità per l'Aviazione Civile, riceverai la conferma della ricezione e della completezza e potrai opererai in seguito alle limitazioni dello scenario standard. In caso contrario, vi sono molti altri mezzi per un'autorizzazione operativa nella categoria Specific in funzione del livello di rischio relativo all'operazione. L'operatore del drone può richiedere:
  • un'autorizzazione operativa attraverso la conduzione di una valutazione del rischio dell'operazione prevista, utilizzando una metodologia per la valutazione del rischio. Uno possibile è il SORA (valutazione del rischio di funzionamento specifico) che si può trovare in AMC1 articolo 11 del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947. Questa metodologia aiuta a identificare il livello di rischio dell'operazione e a identificare le attenuazioni e gli obiettivi di sicurezza operativa necessari per rendere sicura l'operazione. Quando l'operatore ritiene di aver messo in atto misure soddisfacenti per garantire la sicurezza dell'operazione, richiede un'autorizzazione operativa, inviando tutte le informazioni all'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile e se quest'ultima è soddisfatta, fornisce all'operatore l'autorizzazione e l'operazione può essere avviata
  • un'autorizzazione operativa attraverso una valutazione del rischio predefinita (PDRA): come semplificazione della valutazione del rischio da parte dell'operatore del drone. Per quelle operazioni, che saranno le più comuni in Europa, EASA effettuerà la valutazione del rischio e pubblicherà, come mezzo accettabile di conformità al regolamento, l'elenco delle azioni che l'operatore deve mettere in atto per condurre l'operazione in modo sicuro. Tuttavia, è necessaria la richiesta di autorizzazione all'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile e, sia quest'ultima che l'operatore, beneficeranno delle misure standardizzate definite nel PDRA. I PDRA sono pubblicati dall'EASA come AMC1 articolo 11 del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947, altri sono già in fase di sviluppo.
  • certificazione operatore di droni leggeri (LUC): si tratta di una certificazione volontaria a seguito della quale, l'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile può riconoscere alcuni privilegi per l'operatore di droni. Gli operatori possono chiedere all'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile di valutare la loro organizzazione in modo da dimostrare di essere in grado di valutare il rischio di un'operazione. I requisiti che devono essere dimostrati dagli operatori, sono definiti nella parte C del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947. Quando l'aAutorità Nazionale dell'Aviazione Civile sarà soddisfatta, emetterà un certificato di operatore di droni leggeri (LUC) e riconoscerà i privilegi per gli operatori, in base al loro livello di maturità. I privilegi possono essere uno o più dei seguenti: a) conduzione di operazioni che soddisfano le previsioni degli scenari standard, senza l'invio della dichiarazione; b) operazioni autocertificate condotte dall'operatore del drone che soddisfano le previsioni di un PDRA, senza richiedere un'autorizzazione; c) autocertificazione di tutte le operazioni condotte dall'operatore del drone senza richiedere un'autorizzazione.
Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2012/947 - Articolo 12].

Requisiti per le
operazioni di volo

18) Posso fare volare il mio drone dove voglio?

Ogni Stato membro dell'EASA determinerà le zone geografiche, le aree in cui i droni non possono volare (parchi naturali, centri cittadini o vicino agli aeroporti) o possono volare a determinate condizioni o, ancora, aree in cui è necessaria un'autorizzazione di volo. Pertanto, è importante consultare l'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile per verificare dove è possibile o meno far volare il drone. Queste zone geografiche si applicano a tutte le categorie. Inoltre, non è consentito volare vicino o all'interno di un'area in cui vi sia in corso un'operazione delle Autorità competenti, in risposta ad una situazione di emergenza.

Esempio delle aree geografiche definite dalla Stati membri

Esempio delle aree geografiche definite dalla Stati membri.

Link alla pagina web dell'elenco delle Autorità Nazionali dell'aviazione degli Stati membri.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 15 e UAS.OPEN.060 (4)].


19) Posso sorvolare le persone?

Generalmente, quando si opera nella categoria Open, non è consentito sorvolare persone non coinvolte, a meno che non si effettuino operazioni con droni di peso inferiore a 250 g o con marchio di classe C0 e C1.

Se si dispone di un drone con marchio di classe C2, per la sottocategoria A2 è possibile volare ad una distanza massima orizzontale di 30 metri dalle persone non coinvolte o fino a 5 metri, se il drone è dotato di un dispositivo che ne limita la velocità e che tale funzione sia attiva.

In tutti gli altri casi (droni con marchi di classe C3, C4, C5 e C6 o autocostruiti con un peso superiore a 250 g), è necessario assicurarsi che nessuna persona non coinvolta sia presente nell'area dell'operazione. 

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 4 (1) (c) e UAS.OPEN.040].

20) Quanto in alto posso pilotare il mio drone?

L'altezza massima di volo è generalmente 120 metri dalla superficie terrestre. Occorre comunque verificare se l'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile impone limiti di altezza inferiori, nella zona in cui si vola. Nel caso in cui sia necessario sorvolare un ostacolo superiore a 120 m, è consentito volare fino a 15 metri sopra l'altezza dell'ostacolo, ma solo con il permesso esplicito da parte del proprietario dell'ostacolo (ad esempio un contratto con il proprietario per eseguire un'ispezione). In questo caso è necessario volare entro una distanza orizzontale di 50 metri dall'ostacolo.

Quando si opera in ambienti collinari, l'altezza dalla superficie della terra dovrebbe essere intesa come quella mostrata nella foto qui di seguito;

EASA massima altezza di volo
Massime altezze di volo concesse

è necessario mantenere il drone a un'altezza di 120 metri dal punto più vicino del terreno, questo significa che ci possono essere condizioni particolari, come per esempio in cima a una collina, dove anche se si mantiene il drone a tale altezza dal lato della collina, in realtà si vola ad una distanza superiore rispetto al al fondovalle. Quindi, finché si mantiene il drone entro 120 metri dalla spalla della collina (area grigia nella foto) si è entro il limite imposto.

Requisiti generali

21) C'è un'età minima per pilotare un drone?

L'età minima è di 16 anni per i piloti remoti di UAS fino a 25 kg nella  categoria Open Specific. Tuttavia l'Autorità dell'Aviazione Civile locale può abbassare tale soglia.
Non ci sono limiti di età per i piloti di UAS autocostruiti con MTOM fino a 250 g operanti in classe C0 .

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 9]

22) Quali sono le mie responsabilità come operatore di droni?

Come operatore di droni nella categoria Open è necessario:
  • assicurarsi che sul drone sia presente il numero di registrazione dell'operatore (ad esempio con un adesivo) e lo stesso numero venga caricato nell'identificazione remota.
  • sviluppare procedure operative. Sono necessarie procedure scritte quando l'operatore del drone impiega più di un pilota remoto, altrimenti è sufficiente che il pilota remoto segua le procedure definite dal produttore nel manuale dell'utente.
  • assicurarsi che non vi siano interferenze tali da influire sul collegamento radio tra controller e drone.
  • designare un pilota remoto per ogni operazione; è importante che sia chiaro chi è la persona responsabile per ogni volo.
  • garantire che il pilota remoto e il personale che supporta il funzionamento del drone, conoscano il manuale dell'utente e le procedure dell'operatore; che dispongano di competenze adeguate e conoscano le informazioni pertinenti, relative a eventuali zone geografiche pubblicate dagli Stati membri.
  • assicurarsi che le mappe nel sistema di geo-consapevolezza del drone siano aggiornate, a meno che non si stia volando in una zona geografica in cui tale sistema non è richiesto.
  • assicurarsi (a meno che non si utilizzi un autocostruito) che il drone abbia una dichiarazione di conformità del marchio di classe CE, che la sua etichetta di classe (da 1 a 4) sia affissa all'aeromobile e garantire che le persone coinvolte nel funzionamento del drone, siano consapevoli dei rischi connessi, relativi alle sottocategorie A2 A3.
Responsabilità aggiuntive per gli operatori di droni nella categoria Specific:
  • eseguire ciascuna operazione entro i limiti definiti nella dichiarazione o nell'autorizzazione operativa.
  • sviluppare procedure per garantire la sicurezza dell'operazione.
  • stabilire misure contro le interferenze illecite e l'accesso non autorizzato.
  • garantire che la privacy delle persone sia protetta. Può anche essere necessario condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati su richiesta dell'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile.
  • fornire al pilota remoto linee guida su come ridurre al minimo: rumore e altri disturbi legati alle emissioni.
  • garantire che il pilota che conduce l'operazione e altro personale incaricato, sia conforme a tutte le condizioni richieste per operare nella categoria.
  • tenere traccia dell'operazione del drone.
  • mantenere il drone in condizioni adeguate per garantire un funzionamento sicuro.
Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 19 (2) e Allegato 1 UAS.SPEC.050]. 

23) Quali sono le mie responsabilità come pilota remoto?

Come pilota remoto è necessario;

Prima del volo:
  • completare la formazione e l'esame, necessari per il tipo di operazione che si intende svolgere.
  • disporre di informazioni aggiornate sulle zone geografiche pubblicate dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile.
  • verificare la presenza di ostacoli e di persone non coinvolte nelle operazioni (a meno che non operi nella sottocategoria A1 con drone autocostruito o con un marchio di classe C0).
  • verificare che il drone sia idoneo per il volo e l'operazione da effettuare.
  • verificare che il radiocomando funzioni correttamente (se applicabile).
  • assicurarsi che il peso del drone rientri nel limite della categoria o della sottocategoria dell'operazione prevista.
Responsabilità aggiuntiva per la categoria Specific:
  • assicurarsi che l'ambiente operativo sia compatibile con le limitazioni autorizzate o dichiarate.
  • assicurarsi che il servizio del traffico aereo, l'utente dello spazio aereo e tutte le persone coinvolte nelle operazioni, siano informati del funzionamento previsto.
Durante il volo nella categoria Open:
  • non fare decollare il drone quando si è sotto l'effetto di sostanze psicoattive/allucinogene o di alcol o in condizioni psicofisiche inadeguate a causa di malattia.
  • tenere il drone a distanza tale che si possa vedere chiaramente; è possibile avvalersi di un osservatore per effettuare la scansione dello spazio aereo quando si desidera volare in FPV (First Person View). L'osservatore deve essere posizionato accanto al pilota, in modo tale che possa comunicare immediatamente nel caso in cui veda un ostacolo e dia istruzioni per fare atterrare immediatamente il drone.
  • se il pilota remoto e/o l'osservatore UA vedono un aereo con equipaggio in volo, quest'ultimo ha la precedenza. Occorre assicurarsi, inoltre, di essere molto lontani da esso. In caso di minimo dubbio, atterrare immediatamente.
  • rispettare le limitazioni delle zone geografiche.
  • azionare il drone secondo il manuale d'uso del produttore.
  • rispettare la procedura dell'operatore.
  • non operare quando è in corso un intervento in risposta a situazioni di emergenza (per esempio: in caso di incidente, mantenersi a distanza da quel luogo, poiché potrebbe essere necessario utilizzare un elicottero per via della situazione di emergenza).
Responsabilità aggiuntiva per la categoria Specific:
  • rispettare le limitazioni autorizzate o dichiarate.
Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - UAS.OPEN.060 Allegato parte A].

24) Ho bisogno di un'assicurazione?

Come operatore, sei sempre tenuto ad avere un'assicurazione se stai usando un drone con un peso superiore a 20 kg. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri dell'EASA impone un'assicurazione di terze parti, anche se si utilizza un drone più leggero. Si prega quindi di consultare il regolamento nazionale.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 14 (2) (d)].

Droni privi di marcatura CE

25) Sarà possibile pilotare il mio vecchio drone dopo il 30 dicembre 2020?

Sì, dal 30 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023, puoi pilotare il tuo drone senza marchi di classe CE nella categoria Open alle seguenti condizioni:
  • droni con MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) minore di 500 g non possono sorvolare le persone e la competenza del pilota è determinata dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile del Paese in cui risiedi.
  • droni con MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) minore di 2 Kg possono volare a una distanza orizzontale di 50 metri dalle persone e il pilota deve sottoporsi ad un addestramento equivalente alla sottocategoria A2 (vedi la precedente sezione Requisiti di formazione).
  • droni con MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) minore di 25 Kg, possono volare in zone libere da persone, a 150 metri di distanza dalle proprietà, e il pilota deve sottoporsi ad un addestramento equivalente alla sottocategoria A3 (vedi la precedente sezione Requisiti di formazione).
Dopo il 1 gennaio 2024 è ancora possibile volare con i droni senza marchi di classe CE, secondo le seguenti classificazioni:
  • nella sottocategoria A1, quando l'MTOM (massa massima al decollo) del drone è inferiore a 250 g.
  • nella sottocategoria A3, quando la MTOM  del drone è compreso tra 250 g e 25 Kg.
Non sarà necessario applicare al drone alcun retrofit/adesivo in tali sottocategorie 

I droni nella categoria Specific non necessitano di un marchio di classe CE (tranne se operano in scenari standard).

La Timeline EASA
Timeline del Regolamento europeo EASA 

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 20 e Allegato parte A].
[Regolamento Delegato UE 2019/945].


26) Ho ancora bisogno di addestramento dal momento che sono in possesso di un vecchio attestato di competenza, conseguito prima che le regole diventassero applicabili?

Tutti gli attestati di competenza dei piloti remoti, rilasciati dall'Autorità Nazionale di ciascun Paese UE, rimangono validi fino al 1 gennaio 2022, dopo di che, la stessa Autorità Nazionale, dovrà convertire gli attestati nazionali, secondo il presente Regolamento.

Dopo tale data, devi seguire una nuova formazione in base alle disposizioni dell'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile.

A partire dal 31 dicembre 2020, se non si dispone di un attestato di competenza di pilota remoto, sarà necessario sottoporsi alla formazione, secondo i requisiti richiesti per la categoria Open.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 21 e Allegato parte A (UAS.OPEN.020) e (UAS.OPEN.040)].

Droni Race e
volo in FPV 

27) come pilota di droni, in quale categoria e sottocategoria operativa rientro?

Normalmente le attività con droni race, sono organizzate da club ed associazioni. In questo caso, possono aver ricevuto un'autorizzazione operativa da parte dell'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile, in conformità con l'Art.16 del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947, che copre anche l'organizzazione di tale evento.

Se invece si vuole condurre un'attività con droni race, non all'interno di un club o di un'associazione e senza la presenza di spettatori (che in questo contesto significa persona non coinvolta; vedi la definizione sopra indicata), si rientra nella categoria Open e si può operare solo nella sottocategoria A3.

Se ci sono spettatori l'operazione rientra nella categoria Specific ed è necessario richiedere un'autorizzazione da parte dell'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile.


28) Il volo con gli occhiali FPV (vista in prima persona) è autorizzato?

Il regolamento lo consente, a condizione che vi sia una persona accanto a te, un osservatore UA, che mantenga il contatto visivo diretto con il drone, che effettui la scansione dello spazio aereo per assicurarsi di non mettere in pericolo altre parti (ad esempio, aerei, edifici o persone).

L'osservatore UA deve essere situato accanto a te per soddisfare una comunicazione immediata, nel caso in cui veda un ostacolo e possa darti istruzioni per far atterrare il drone immediatamente.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art.  4 (d)].


29) Gli spettatori sono ammessi?

Quando si opera nella categoria Open, non è consentito volare sopra persone non coinvolte, di conseguenza non sono ammessi spettatori.

Gi spettatori sono ammessi, se l'evento è organizzato da un club o da un'associazione che ha ricevuto un'autorizzazione da parte dell'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile, così come deve averla ricevuta lo stesso organizzatore.

Droni autocostruiti

30) Il mio drone autocostruito, rientra nella categoria Open?

Sì. I droni autocostruiti possono essere utilizzati, in base al peso, nella categoria Open o Specific. L'utente, in qualità di operatore, deve soddisfare tutti i requisiti del Regolamento e nella categoria Open, può operare:
  • nella sottocategoria A1, quando l'MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) è inferiore a 250 g e con una velocità inferiore a 19 m/s.
  • nella sottocategoria A3, quando l'MTOM (massa totale operativa al decollo, incluso il payload) è compreso tra 250 g e 25 Kg.
I droni costruiti privatamente possono essere utilizzati nella categoria Specific, indipendentemente dal loro peso, se in possesso di un'autorizzazione operativa, rilasciata dall'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - UAS.OPEN.020 (5) (a) e UAS.OPEN.040 (4) (a), Allegato parte A]. 

Dichiarazioni UAS per
operazioni transfrontaliere
al di fuori dallo Stato di
immatricolazione

31) Come faccio a determinare in quale categoria (Open o Specific) posso operare?

È possibile utilizzare i servizi commerciali o meno nella categoria Open, se si soddisfano tutti i requisiti definiti per tale categoria. A tal proposito, vedere la sezione Spiegazioni delle norme sugli UAS (droni) qui in alto.

In caso contrario, rientri nella categoria Specific.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 4; Allegato A e Art. 5 (1)].

32) Sarà necessario convalidare la mia autorizzazione operativa con tutti gli altri membri dell'EASA?

Entro il 30 dicembre 2020, qualsiasi autorizzazione concessa da uno Stato membro sarà valida nel resto d'Europa. L'operatore del drone è tenuto a presentare prima la dichiarazione (se intende condurre un'operazione in scenari standard) o a ricevere un'autorizzazione operativa da parte dell'Autorità dell'Aviazione Civile dello Stato di registrazione.

Successivamente, per operare in un altro Stato membro dell'EASA è necessario:
  • in caso di operazione contemplata in uno scenario standard (SS), l'operatore del drone deve inviare all'Autorità dell'Aviazione Civile del Paese in cui intende operare, una copia della dichiarazione e una copia della conferma della ricezione e della completezza, ricevuta dall'Autorità per l'Aviazione Civile dello Stato di registrazione. Quindi, può avviare l'operazione, seguendo i requisiti dello scenario standard e verificando la zona geografica pubblicata dall'Autorità dell'Aviazione Civile in cui viene effettuata l'operazione.
  • Per le operazioni non contemplate in uno scenario standard (SS) nella categoria Specific, l'operatore del drone deve assicurarsi che le misure di mitigazione presentate nella sua valutazione del rischio originale, siano appropriate per il nuovo ambiente in cui intende operare o aggiornarle se necessario.
Quindi l'operatore del drone deve inviare all'Autorità per l'Aviazione Civile dello Stato membro in cui è prevista l'operazione una richiesta che deve includere:
  • una copia dell'autorizzazione operativa concessa dall'Autorità dell'Aviazione Civile dello Stato membro di registrazione, indicando l'ubicazione in cui verrà svolta l'operazione, allegando le misure di mitigazione del rischio aggiornate. La richiesta verrà esaminata e confermata se ritenuta soddisfacente. Una volta ricevuta la conferma, sarà possibile avviare l'operazione.
Nel caso in cui all'operatore del drone sia stato concesso dall'Autorità per l'Aviazione Civile dello Stato di registrazione, un LUC (certificato operatore UAS leggero) con privilegi per autorizzare le sue operazioni, deve fornire all'Autorità dell'Aviazione Civile dello Stato in cui prevede di svolgere l'operazione:
  • una copia della concessione approvata del LUC;
  • l'ubicazione o le posizioni in cui è prevista dell'operazione.
Riferimento normativo:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 13].


33) Che cosa accadrà con le autorizzazioni concesse dalle NAA (Autorità Aeronautiche Nazionali), prima del 31 dicembre 2020?
Dopo il 30 dicembre 2020 tutte le approvazioni, le certificazioni, le autorizzazioni e le dichiarazioni esistenti, rilasciate dall'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile, restano valide fino al 1 gennaio 2022.

Dopo il 1 gennaio 2022 tutte le approvazioni, le certificazioni, le autorizzazioni e le dichiarazioni, devono essere convertite in base a quanto previsto dal Regolamento dell'UE.

Le nuove domande di autorizzazione e le certificazioni, presentate dopo il 1 gennaio 2022, dovranno rispondere alle previsioni del nuovo Regolamento dell'UE.

Riferimento normativo:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 20].

34) Cosa si intende per requisito per le procedure operative?

L'operatore deve sviluppare procedure adeguate al tipo di operazioni e ai rischi ad esse connessi. Pertanto, le procedure scritte non dovrebbero essere necessarie se l'operatore è anche il pilota remoto o se impiega un solo pilota remoto. In questo caso il pilota remoto può utilizzare le procedure definite dal manuale del produttore.

Se un operatore impiega più di un pilota remoto, è necessario:
  • sviluppare procedure per le operazioni, al fine di coordinare le attività tra i propri dipendenti.
  • stabilire e mantenere un elenco del loro personale e dei compiti loro assegnati.
Riferimento normativo:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - UAS.OPEN.50 ; Allegato parte A].

35) Sono un operatore proveniente da un Paese non UE e ho intenzione di operare in Europa, quale procedura devo seguire?

Si applica il Regolamento UE, come qualsiasi altro operatore di droni dell'Unione Europea.

Tutte le operazioni condotte negli Stati membri dell'EASA, devono essere conformi alla regolamentazione dei droni, indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore o del pilota remoto.

Pertanto, in qualità di residente non UE, è necessario registrarsi presso l'Autorità per l'Aviazione Civile del primo Paese dell'UE in cui si intende operare e verrà quindi rilasciato un numero di registrazione operatore che deve essere visualizzato con un adesivo su tutti i droni che possiedi e caricato nel sistema di identificazione remota.

Il numero di registrazione operatore ottenuto, sarà valido in tutta Europa e sarai dunque tenuto a seguire tutte le disposizioni del Regolamento vigente.

Nel caso in cui si intenda operare nella categoria Specific è necessario presentare una dichiarazione per lo scenario standard oppure richiedere un'autorizzazione operativa all'Autorità dell'Aviazione Civile degli Stati membri dell'UE in cui si è registrati.

Nel caso in cui si desideri condurre le operazioni in uno Stato membro diverso da quello in cui si è registrati, è necessario seguire la stessa procedura di tutti gli altri cittadini nazionali dello Stato membro.

Fare riferimento alla domanda 32).

Riferimenti normativi:
[Regolamento Delegato UE 2019/945 - Art. 41 (1) e (2)].

Operatori UAS in qualità
di visitatori non UE

36) Sono un residente extra-UE in visita in Europa e ho intenzione di pilotare il mio drone. Devo registrarmi?

Tutte le operazioni con i droni condotte negli Stati membri dell'EASA, devono essere conformi alla regolamentazione dei droni, indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore o del pilota remoto. Pertanto, in qualità di residente non UE, è necessario registrarsi presso l'Autorità per l'Aviazione Civile del primo Paese dell'UE in cui si intende operare.

Verrà quindi rilasciato un numero di registrazione operatore che deve essere visualizzato, tramite l'applicazione di un adesivo, su tutti i droni che si possiedono. É altresì necessario caricare il numero di registrazione operatore nel sistema di identificazione remota.

Una volta effettuata la registrazione come operatore nel Paese ospitante, la questa sarà valida in tutta Europa e sarà obbligatorio attenersi alle disposizioni del Regolamento sui droni.

Nel caso in cui si intenda operare nella categoria Specific, è necessario presentare una dichiarazione per lo scenario standard o richiedere un'autorizzazione operativa all'Autorità dell'Aviazione Civile dello Stato membro dell'UE in cui si è registrati.

Nel caso in cui si desideri condurre le operazioni in uno Stato membro diverso da quello in cui ci si è registrati, è necessario seguire la stessa procedura di tutti gli altri cittadini nazionali dello Stato membro in questione. A tal proposito, fare riferimento alla precedente domanda 32).

Riferimenti normativi:
[Regolamento Delegato UE 2019/945 - Art. 41 (1) e (2)].


37) In qualità di residente extra comunitario, le mie competenze sono riconosciute nell'UE?

Dal momento che non esiste ancora un riconoscimento reciproco tra l'EASA e altri Paesi, la formazione o la qualifica ottenuta nel tuo Paese di residenza non saranno accettate nell'UE.

Pertanto, sarà necessario sottoporti all'addestramento richiesto, prima di poter pilotare il tuo drone.

Nel frattempo, altre nazioni, possono sviluppare regolamenti che possono essere considerati dalla commissione europea, come equivalenti a quelli UE.

Le informazioni su un eventuale futuro riconoscimento, saranno pubblicate sul sito web della Commissione europea, non appena finalizzati.

Aeromodelli

38) Come posso pilotare il mio modello?

Le operazioni con gli aeromodelli sono possibili con le seguenti opzioni:
  • i piloti di aeromodelli possono operare come membri di un Club o di un'Associazione che ha ricevuto dall'Autorità competente un'autorizzazione, come definito nell'articolo 16 del Regolamento UAS. In questo caso, devono rispettare le procedure del club o dell'associazione in conformità con l'autorizzazione. L'autorizzazione definirà tutte le condizioni di funzionamento e potrà discostarsi dal regolamento (ad esempio, possono consentire operazioni con droni superiori a 25 kg o che volano ad altezze superiori a 120 m, etc.). I membri del Club e delle Associazioni devono registrarsi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento UAS, tuttavia il sistema di registrazione dei club e delle associazioni di aeromobili può essere riconosciuto dallo Stato membro;
  • nel caso in cui una persona non voglia diventare membro di un Club o di un'Associazione, può utilizzare le zone geografiche speciali definite dagli Stati membri dell'EASA, conformemente all'articolo 15 (2) del Regolamento UAS, in cui i droni e gli aeromodelli sono esentati da determinati requisiti tecnici e/o in cui le limitazioni operative sono estese, comprese la massa operativa al decollo le limitazioni relative alla altezze;
  • un aeromodello può essere gestito nella sottocategoria A3. A tal proposito, fare riferimento alla precedente sezione SPIEGAZIONI DELLE NORME SUGLI UAS alla domanda 7).
Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - Art. 16].

Certificazioni operatori
droni leggeri (LUC)

39) Cos'è un LUC?

Si tratta di un certificato di approvazione dell'organizzazione. Gli operatori di droni possono chiedere all'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile del Paese in cui sono registrati, di verificare la loro organizzazione in modo che dimostrino di essere in grado di valutare il rischio di un'operazione.

I requisiti che devono essere dimostrati dagli operatori di droni sono definiti nella parte C del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947. Quando l'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile sarà soddisfatta, emetterà un certificato operatore UAS leggero (LUC) e assegnerà privilegi agli operatori, in base al loro livello di maturità. 

Tali privilegi possono essere elevati per consentire all'organizzazione di autocertificare le operazioni senza richiedere un'autorizzazione.

I privilegi possono essere uno o più dei seguenti:
  • condurre operazioni in scenari standard, senza presentare la dichiarazione.
  • operazioni autocertificate, condotte dall'operatore e coperte da un PDRA senza richiesta di un'autorizzazione.
  • autorizzare tutte le operazioni condotte dall'operatore, senza richiesta di un'autorizzazione.


40) Chi può richiedere un LUC?

Solo una organizzazione è idonea a richiedere un LUC, tuttavia puoi subappaltare alcune delle attività.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione EU 2019/947 - UAS.LUC.010].

41) Per quanto tempo è valido un LUC?

La validità del LUC è illimitata finché l'organizzazione rimane conforme ai requisiti richiesti. Un LUC può essere revocato e/o ceduto.

Riferimenti normativi:
[Regolamento di Esecuzione UE 2019/947 - UAS.LUC.080].


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