ENAC pubblica il Regolamento UAS-IT

L'integrazione di ENAC al nuovo Regolamento europeo droni 

Con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia e in seguito all'applicazione del nuovo regolamento europeo EASA, diventato esecutivo il 31 dicembre 2020, l'ENAC ha pubblicato il nuovo Regolamento droni UAS-IT Edizione 1 che dovrà normare tutto ciò che rimane di competenza nazionale e che affiancherà dunque il regolamento del Parlamento europeo UE 2018/1139 il regolamento delegato UE 2019/945 e il regolamento di esecuzione UE 2019/947.

Regolamento ENAC UAS-IT
Nuovo regolamento UAS-IT

Il ritardo sulla pubblicazione del regolamento che curiosamente risulta retrodatato, ovvero emanato in data 04/01/20201 ma con decorrenza 31/12/2020, secondo quanto riportato da ENAC su una nota, apparsa sul sito web ufficiale, è da imputare al perdurare della mancanza del dimissionario (dimissioni avvenute il 28/10/2020) e ormai ex presidente dell'Ente, Nicola ZaccheoDi conseguenza, il nuovo regolamento è stato adottato, in via d'urgenza, dal Direttore Generale Alessio Quaranta.

Ma entriamo nello specifico del UAS-IT, per capire quali sono le novità del nuovo regolamento nazionale.

REQUISITI AGGIUNTIVI PER I PILOTI

Possiamo ragionevolmente affermare che non è previsto alcun requisito aggiuntivo per i piloti che operano con i propri UAS, privi di nuovo marchio di classe CE, nella Limited Open Category sebbene, da una più attenta consultazione dell'articolo 18 del Regolamento UAS-IT si legge;

"Per la conduzione di UAV di massa operativa al decollo <25 kg per Operazioni in categoria OPEN A1-A3 in condizioni VLOS è necessario il possesso di un Attestato di Pilota, rilasciata a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online svolto sul portale web dedicato dell’ENAC".

Questo solleva più di un dubbio poiché, com'è noto il Regolamento europeo UE 2019/947 dispone che per la conduzione di UAS con MTOM (massa massima operativa al decollo) <250 g, il pilota non è obbligato a conseguire un attestato di competenza.

È evidente dunque, che quanto disposto dall'articolo 18, potrebbe dar luogo a una interpretazione in netta contrapposizione con le previsioni del Regolamento europeo; anche se è opportuno considerare che la Commissione europea, prevede che le Autorità competenti degli Stati membri e nel caso dell'Italia ENAC, ha la facoltà di introdurre norme interne più restrittive che non mitighino, comunque, le disposizioni del Regolamento UE 2019/947. Vedremo, dunque, se ENAC deciderà di fornire dei chiarimenti su questo punto¹. 

Un altro aspetto del UAS-IT che lascia piuttosto perplessi, è la mancata indicazione, da parte dell'ENAC, inerente il requisito necessario per il pilota UAS per potere operare nella sotto categoria A1 della Limited Open Category.

Infatti, relativamente alle disposizioni transitorie di cui all'art. 22, lettera a) il Regolamento di esecuzione UE 2019/947, stabilisce che le operazioni con UAS (nel periodo transitorio, ovvero fino al 31/12/2022), devono essere effettuate da un pilota remoto con un livello di competenza stabilito dallo Stato membro interessato. Appare evidente, pertanto, che si configura un vuoto normativo che ENAC dovrà colmare².

C'è ancora un'altra novità, questa volta riguardante la sotto categoria A2 della Limited Open Category nella quale, come da previsioni del UAS.OPEN.030 dell'allegato parte A del Regolamento europeo UE 2019/947, per potere effettuare operazioni con UAS con MTOM compreso tra 500 g e inferiore comunque a 2 kg, il pilota è tenuto a conseguire, oltre all'attestato di competenza A1/A3, un ulteriore attestato (A2) che verrà rilasciato in seguito alla dichiarazione del completamento di un  addestramento pratico autonomo (nelle condizioni operative della sottocategoria A3) e aver superato un ulteriore corso ed esame online comprendente 30 domande a risposta multipla. In assenza di questo requisito aggiuntivo, è possibile operare solo nella sotto categoria A3.

Ma il nuovo Regolamento UAS-IT prevede, all'articolo 19 che i piloti che hanno conseguito l’attestato per operazioni specializzate critiche (CRO) prima della data di applicazione del Regolamento UE 2019/947,  potranno condurre operazioni nella sotto categoria A2, anche se non in possesso dell'attestato A2.

✏️NOTE

¹ In seguito alla pubblicazione delle nuove FAQ del 11/01/2021 sul sito ufficiale, ENAC conferma che, in linea con altri Paesi europei, ritiene che gli UAS con MTOM <250 grammi possano continuare a essere utilizzati senza il requisito dell'attestato di competenza, così come accadrà anche dal 1° gennaio 2024 e (fatto salvo l'art. 20) in accordo a quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (EU) 2019/947.

² In seguito alla pubblicazione delle nuove FAQ del 11/01/2021 sul sito ufficiale, ENAC precisa che, secondo le previsioni dell'art. 22 del Regolamento UE 2019/947, per le operazioni svolte nella sotto categoria A1 con UAS con MTOM <500 g, il livello di competenza del pilota previsto è il medesimo previsto per la sotto categoria Open A1/A3 (attestato on-line).

SPAZI DI VOLO

Secondo l'articolo. 28, comma 4 del UAS-IT,

"gli operatori degli UAS sono responsabili di verificare l'esistenza di eventuali disposizioni di restrizione, emanate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni".

Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5;

"gli operatori che degli UAS che intendano effettuare operazioni in aree per le quali è stato disposto il divieto di sorvolo, ai sensi dell'articolo 793 del Codice della Navigazione, devono acquisire una espressa autorizzazione dall'ENAC, sentito il proprietario/gestore o responsabile del sito/infrastruttura".

ASSICURAZIONE

C'è una novità anche sul fronte dell'assicurazione RC contro terzi che ogni pilota deve stipulare per condurre aeromobili senza equipaggio (UAS), già peraltro obbligatoria dal 15/12/2019. Infatti, ENAC ha reintrodotto i massimali  minimi che rendono la polizza adatta allo scopo. Questi parametri, come precisato nell'articolo 27 del UAS-IT, sono consultabili nell'apposita tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. Inoltre sono permesse le polizze cumulative promosse da associazioni di aeromodellismo riconosciute.

REGISTRAZIONE

Per quanto riguarda la registrazione, è opportuno segnalare che siamo in presenza di possibili quanto ambigue interpretazioni che sono destinate a protrarsi, in assenza di eventuali chiarimenti da pare di ENAC. Infatti, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del UAS-IT, si legge;

"gli operatori di UAV hanno l’obbligo di registrarsi, anche ai fini dell’identificazione e dell’imputazione delle responsabilità civili e penali, sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’UAV".

Quindi è evidente che, al momento, non è chiaro se l'operatore è tenuto (come avviene attualmente) a registrare ogni UAS della flotta e dunque acquistare altrettanti QR-Code da applicare su ciascun aeromobile, oppure un QR-Code univoco che l'operatore dovrà applicare su tutti gli UAS della flotta, come del resto previsto dall'articolo 14, comma 5 del Regolamento europeo UE 2019/947.

Leggi il Regolamento UAS-IT - Edizione 1 del 04/01/2021.

Autore:
EDI VAD 
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